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Consultazione 2009/39: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE) · 23 pagine
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a. La zona 1 comprende l'area intorno all’impianto nucleare nel cui perimetro un’avaria grave può cagionare, per la popolazione, un pericolo che richieda provvedimenti di protezione immediati;
b. La zona 2 include la zona 1 e comprende l'area nel cui perimetro un’avaria grave può cagionare, per la popolazione, un pericolo che richieda provvedimenti di protezione. Essa è suddivisa in settori di pericolo (Allegato 2).
2 Il resto del territorio svizzero è definito come zona 3.
3 I Comuni o le parti di Comuni attribuiti alle zone 1 e 2 sono indicati nell'allegato 3.
Art. 4 Regolamentazione in deroga
In casi motivati, in particolare in relazione a reattori di ricerca e a depositi di scorie radioattive, sulla base dei pericoli derivanti dall'impianto nucleare, è possibile effettuare una suddivisione delle zone diversa da quella indicata all'articolo 3. Questa suddivisione è definita nell'Allegato 3.
Art. 5 Fusioni di Comuni
1 Le fusioni di Comuni non hanno alcun effetto sull'estensione spaziale delle zone stabilite secondo gli articoli 3 e 4. Le corrispondenti parti del Comune restano attribuite alle rispettive zone.
2 L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) esamina annualmente l'Allegato 3 e lo adegua agli eventuali mutamenti intervenuti in seguito a fusioni di Comuni e a cambiamenti di nome, dopo aver sentito i Cantoni interessati.
Sezione 3: Compiti
Art. 6 Compiti comuni
1 Gli esercenti degli impianti nucleari, nonché i competenti organi della Confederazione, dei Cantoni, delle regioni e dei Comuni:
a. pianificano i provvedimenti, affinché in caso di evento essi possano essere attuati tempestivamente qualora venga lanciato un preallarme o un allarme;
b. sono responsabili della formazione e dello svolgimento di esercitazioni nei loro settori e prendono parte alle esercitazioni di emergenza generali;
c. aggiornano i piani di allarme e la documentazione per gli interventi;
2 Organizzano il loro settore di attività autonomamente.
Art. 7 Esercenti degli impianti nucleari
1 Gli esercenti degli impianti nucleari svolgono, nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione, i compiti loro attribuiti dalla legislazione in materia di energia nucleare e di radioprotezione. Essi, inoltre, predispongono e installano adeguati strumenti di comunicazione in caso di emergenza per comunicare con: