Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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proporzioni in base alle quali trasferire l’avere nel regime obbligatorio e sovraobbligatorio. In questi casi, in linea di principio, molti istituti di previdenza prelevano la somma proporzionalmente dall’avere nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio. Spesso comunicano anche all’istituto di previdenza del coniuge avente diritto l’ammontare dell’importo prelevato dall’avere di vecchiaia LPP, e sulla base di queste informazioni alcuni istituti, come nel caso del libero passaggio, accreditano già tale somma all’avere di vecchiaia LPP e all’avere nel regime sovraobbligatorio dell’assicurato avente diritto. Tuttavia, questa prassi non è ancora abbastanza diffusa. Una situazione indesiderata si verifica quando l’avere addebitato all’avere di vecchiaia LPP del coniuge debitore e trasferito dal suo istituto di previdenza viene considerato un riscatto e l’intera somma trasferita viene quindi accreditata esclusivamente all’avere nel regime sovraobbligatorio del coniuge avente diritto. Visto che i minimi legali della LPP, in particolare in riferimento al tasso d’interesse e all’aliquota di conversione, non si applicano ai diritti nel regime sovraobbligatorio, questa prassi può avere come conseguenza che, nonostante la suddivisione in parti uguali, al sopraggiungere di un caso di previdenza vengano fornite prestazioni notevolmente inferiori29.
Per evitare questa situazione indesiderata, il capoverso 1 prevede che la somma da trasferire venga prelevata dall’avere nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio proporzionalmente al rapporto delle quote di questi averi rispetto all’avere complessivo dell’assicurato disponibile nell’istituto.
Esempio: al momento del divorzio un assicurato dispone di un avere di 100 000 franchi, di cui 80 000 franchi dell’avere di vecchiaia LPP e 20 000 franchi dell’avere nel regime sovraobbligatorio. Il rapporto dell’avere di vecchiaia LPP rispetto all’avere nel regime sovraobbligatorio è quindi di 4:1, ovvero, detto in altri termini, l’avere complessivo è composto per 4/5 dall’avere di vecchiaia LPP e per 1/5 dall’avere nel regime sovraobbligatorio. Se nell’ambito della suddivisione in parti uguali viene stabilito che 40 000 franchi di questo avere debbano essere trasferiti all’istituto di previdenza del partner, tale somma dovrà essere composta da 32 000 franchi dell’avere di vecchiaia (= 4/5 di 40 000 franchi) e 8 000 franchi dell’avere nel regime sovraobbligatorio (= 1/5 di 40 000 franchi).
La soluzione proposta è relativamente semplice da applicare perché si basa sulle quote dell’avere di vecchiaia LPP e dell’avere nel regime sovraobbligatorio disponibili presso l’istituto di previdenza interessato. Si è rinunciato consapevolmente a basarsi esclusivamente sul rapporto tra l’avere del regime obbligatorio e quello sovraobbligatorio acquisiti nel corso del matrimonio. Altrimenti in caso di acquisti dopo la celebrazione del matrimonio si sarebbero dovuti distinguere quelli finanziati con beni propri dagli altri, in quanto i primi non fanno parte dell’avere che deve essere diviso. Una soluzione che tenga conto di tutti questi aspetti sarebbe troppo complicata e inattuabile. Inoltre, in molti casi potrebbero non essere disponibili informazioni sull’ammontare dell’avere di vecchiaia LPP al momento della celebrazione del matrimonio e dovrebbero essere utilizzati valori ipotetici. Si è rinunciato anche a tenere conto degli averi di vecchiaia LPP e delle quote del regime sovraobbligatorio di tutti gli averi di previdenza di un
29 Anche in caso di liquidazione parziale o totale le quote del regime sovraobbligatorio sono meno protette, visto che possono essere dedotti disavanzi tecnici (cfr. art. 53d cpv. 3 LPP), e le modifiche legali per adeguare le rendite d’invalidità al rincaro riguardano esclusivamente le prestazioni obbligatorie.