Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

2.6 Modifica della legge sul libero passaggio

Art. 5 cpv. 3

La formulazione proposta è più chiara per due aspetti: da un lato viene precisato che la decisione in questione spetta al giudice civile; dall’altro viene stabilita la procedura di versamento degli interessi. La situazione giuridica in questo contesto corrisponde agli articoli 30c e 37a AP-LPP.

Art. 21a

Il nuovo articolo 21a corrisponde all’attuale articolo 23 LFLP. La nuova sistematica è volta a una maggiore chiarezza delle disposizioni sulla compensazione della previdenza nella LFLP.

Art. 22

L’articolo 22 si limita a fissare il principio, proponendo una formulazione analoga a quella decisa nell’ambito del CPC (cfr. n. 1.3.5). È stato semplicemente adattato il rimando al CC.

Un articolo che esponga il principio è opportuno poiché il concetto di prestazione d’uscita acquisisce un più ampio significato in relazione con la nuova sezione 5a «Mantenimento della previdenza in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata». Infatti, le disposizioni proposte non riguardano più soltanto le aspettative nei confronti degli istituti di previdenza prima del sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 22a), ma anche dopo (art. 22d e 22e).

Art. 22a

Secondo il diritto vigente, le prestazioni d’uscita dei coniugi devono essere calcolate in base al momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. In questo modo, la compensazione della previdenza viene effettuata tenendo conto delle prestazioni d’uscita acquisite nel corso del matrimonio. Tuttavia, questa regolamentazione ha lo svantaggio di indurre il coniuge avente diritto a prolungare il più possibile il processo. Inoltre, né le parti né il giudice possono stabilire con certezza quando la sentenza di divorzio passerà in giudicato. Di conseguenza, almeno teoricamente, è possibile che gli istituti di previdenza interessati debbano aggiornare continuamente gli attestati riportanti l’ammontare delle prestazioni d’uscita determinanti.

È chiaro che questa regolamentazione è insoddisfacente, ma le soluzioni per migliorarla sono controverse. La maggioranza della commissione peritale ha proposto di permettere al giudice o alle parti di fissare il momento determinante per il calcolo, che però non può precedere di più di sei mesi il momento in cui passa in giudicato la sentenza di divorzio. Il Consiglio federale ritiene che in questo modo il problema non venga veramente risolto, visto che gli interessati continueranno a non essere in grado di determinare il momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. Una soluzione convincente deve quindi stabilire un momento ben definito nel passato. È quindi logico adottare lo stesso momento stabilito per il regime dei beni, ovvero quello in cui viene presentata l’istanza di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC). Sotto il profilo processuale si tratta del momento della litispendenza. Anche se in