Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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Art. 22d

L’articolo 22d disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita da dividere in caso d’invalidità dell’assicurato al momento del divorzio. A questo scopo, l’avamprogetto ricorre alla prestazione di libero passaggio che un istituto di previdenza dovrebbe versare all’assicurato se questi tornasse nel mondo del lavoro. Nella legislazione in vigore questo diritto viene disciplinato espressamente in riferimento alla parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio. Per questi casi viene tenuto un conto di vecchiaia (cfr. art. 14 dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, OPP 2; RS 831.441.1). Vi è unanimità sul fatto che un tale diritto sussista anche nel regime sovraobbligatorio e che debba essere calcolato in base alle regole applicate per un assicurato attivo. Molti istituti prevedono comunque nei propri regolamenti soltanto una rendita d’invalidità temporanea e tengono un conto di vecchiaia esente da premi fino all’età di pensionamento (inclusa la quota del regime sovraobbligatorio); tale avere di vecchiaia può servire da base per la prestazione di libero passaggio.

In virtù di questi nessi, la disposizione rimanda alle basi di calcolo applicate per gli assicurati attivi e dal punto di vista dei contenuti coincide in gran parte con le proposte attualmente discusse in riferimento alla revisione AI, che si è posta come obiettivo il reinserimento degli invalidi nella vita attiva.

Per esempi di calcolo con le relative spiegazioni si vedano gli allegati II (cfr. n. 6.2), III (cfr. n. 6.3) e IV (cfr. n. 6.4).

Per il resto, anche nel caso di un assicurato invalido è necessario tenere conto del fatto che probabilmente la previdenza professionale è stata costituita già prima del matrimonio. Deve quindi essere divisa soltanto la prestazione d’uscita acquisita nel corso del matrimonio, a cui vanno aggiunti gli interessi dal momento della celebrazione del matrimonio. Per precisare questo nesso, il secondo periodo del capoverso 1 stabilisce che gli articoli 22-22b LFLP sono applicabili per analogia.

Conseguentemente al deflusso di fondi di previdenza è necessario ricalcolare la rendita d’invalidità versata fino a quel momento oppure la futura rendita di vecchiaia. Secondo il capoverso 2 a tale scopo l’istituto di previdenza segue le proprie basi di calcolo. In questo modo, l’avamprogetto tiene conto del fatto che alcuni istituti di previdenza versano una rendita d’invalidità temporanea, che viene sostituita da una rendita di vecchiaia al momento dell’età ordinaria di pensionamento. In questo caso, al momento del divorzio in linea di principio il deflusso dei fondi di pensionamento non porta a una riduzione della rendita d’invalidità; tuttavia, l’assicurato deve prepararsi a una rendita di vecchiaia futura notevolmente ridotta. Nel caso di una rendita d’invalidità a vita, il deflusso di fondi di previdenza porta a una riduzione lineare di tale rendita. I coniugi (e i giudici) devono tener conto di questi diversi sistemi, in maniera da evitare spiacevoli sorprese.

In linea con il parere della commissione peritale, il Consiglio federale respinge ulteriori limitazioni della sfera di autonomia degli istituti di previdenza, temendo che questi reagiscano con una riduzione delle prestazioni.

L’articolo 22d non stabilisce cosa può fare il coniuge avente diritto con la prestazione d’uscita che gli spetta. Sotto questo aspetto la situazione è analoga a quella del divorzio prima del sopraggiungere del caso di previdenza: se possibile, il coniuge avente diritto deve depositare la prestazione d’uscita presso il proprio