Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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negozi giuridici attraverso i quali vengano limitati i diritti inerenti all’abitazione familiare.

Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, come nel caso del prelievo anticipato stesso, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile. Nonostante la possibilità per il giudice civile di emanare una decisione anche nell’ambito di una procedura sommaria non sia più menzionata esplicitamente nel pertinente articolo 271 CPC, tale possibilità permarrà anche in futuro. Infatti, l’elenco riportato in questa disposizione ha carattere puramente esemplificativo e la scelta di applicare la procedura sommaria anche per altre decisioni spetta al giudice civile competente.

Incombe all’ufficio del registro fondiario verificare se per la registrazione di un pegno immobiliare è necessario il consenso dell’altro coniuge o partner registrato e, in caso affermativo, se il consenso è stato dato.

La soluzione proposta non risolve i casi in cui i fondi previdenziali non vengono prelevati anticipatamente, bensì soltanto costituiti in pegno. Infatti, per la costituzione in pegno di fondi di previdenza non è necessaria alcuna menzione nel registro fondiario, che invece viene effettuata soltanto al momento della realizzazione da cui consegue l’effettivo prelievo anticipato di suddetti fondi (art. 30e cpv. 2 LPP). Se si volesse cambiare questo stato di fatto sarebbe necessario richiedere la menzione nel registro fondiario già al momento della costituzione in pegno dei fondi previdenziali. Tuttavia, una restrizione del diritto d’alienazione prima dell’effettivo prelievo anticipato non ha molto senso, visto che con l’alienazione non è necessario restituire all’istituto di previdenza i fondi prelevati.

La nuova formulazione del capoverso 6 chiarisce come procedere con i fondi prelevati nell’ambito della PPA se al momento della vendita il caso di previdenza è già sopraggiunto.

Art. 30d cpv. 6

Questa disposizione è stata introdotta per motivi di chiarezza. A differenza del pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio secondo l’articolo 5 LFLP, con il prelievo anticipato nell’ambito della PPA i fondi di previdenza non vengono completamente svincolati dalla previdenza professionale. La restituzione a un istituto di previdenza o di libero passaggio dei fondi di previdenza investiti nella proprietà dell’abitazione non è quindi da considerarsi come un riscatto: se la proprietà dell’abitazione viene venduta, i fondi – premesso che siano ancora disponibili – devono obbligatoriamente essere restituiti all’istituto di previdenza o di libero passaggio. Questo vale anche in caso di decesso dell’assicurato senza che siano esigibili prestazioni di previdenza.

Visto che il rimborso del prelievo anticipato nell’ambito della PPA non è considerato un riscatto, la somma rimborsata non può semplicemente essere accreditata all’avere nel regime sovraobbligatorio. Se per il prelievo anticipato nell’ambito della PPA sono stati utilizzati fondi dell’avere di vecchiaia LPP dell’istituto di previdenza, al momento del rimborso questi devono essere riassegnati all’avere di vecchiaia LPP.

Art. 37 cpv. 5

Si vedano le spiegazioni sull’articolo 37a.