Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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istituto di previdenza, altrimenti può trasferirla in un istituto di libero passaggio. Inoltre, secondo l’articolo 22f AP-LFLP il coniuge avente diritto ha la possibilità di trasferire la prestazione d’uscita all’istituto collettore, con l’obiettivo di ricevere una rendita subito o in un secondo momento. È possibile anche un pagamento in contanti, se le condizioni necessarie sono soddisfatte. Questo avviene in particolare quando il coniuge avente diritto comincia un’attività lucrativa indipendente (art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP).
Art. 22e
La disposizione disciplina il calcolo della prestazione d’uscita nel caso in cui al momento del divorzio venga già percepita una rendita di vecchiaia. In questo caso la prestazione d’uscita corrisponde al valore attuale regolamentare della rendita al momento del divorzio (cpv. 1). Il valore attuale della rendita non comprende soltanto il capitale di copertura necessario per il versamento delle future prestazioni di vecchiaia, bensì anche il capitale di copertura destinato alle prestazioni per superstiti. Per gli uomini in età avanzata questa parte del capitale di copertura può essere anche superiore a quella destinata alle prestazioni di vecchiaia.
Il valore attuale regolamentare della rendita va distribuito sul periodo prima e dopo il matrimonio, basandosi sul rapporto di distribuzione al momento del pensionamento; in altri termini, la prestazione d’uscita al momento del pensionamento va confrontata con quella al momento del matrimonio accresciuta degli interessi (cpv. 2).
Per esempi di calcolo con le relative spiegazioni si vedano gli allegati V (cfr. n. 6.5) e VI (cfr. n. 6.6).
Come nel caso dell’invalidità (art. 22d), la rendita del coniuge debitore deve essere ricalcolata dopo il deflusso di una parte dei suoi fondi di previdenza. Anche in questo caso, l’istituto di previdenza applica le proprie basi di calcolo (cpv. 3). In questo modo si garantisce che il divorzio non provochi costi supplementari per l’istituto di previdenza, per cui tali costi non devono nemmeno essere cofinanziati dagli altri assicurati e dal datore di lavoro. Tuttavia, per un istituto di previdenza potrebbe restare comunque il problema di dover spiegare a un assicurato che la sua rendita potrebbe risultare notevolmente ridotta a seguito del divorzio.
Art. 22f
L’articolo 22f serve a garantire la previdenza, permettendo al coniuge avente diritto di convertire a condizioni sostenibili la prestazione d’uscita ottenuta dal divorzio in una rendita di vecchiaia. A tale scopo, al momento del divorzio deve trasferire la prestazione d’uscita all’istituto collettore, che in tal modo assume un nuovo compito, motivo per cui l’avamprogetto propone l’integrazione dell’articolo 60 capoverso 2 LPP con una nuova lettera f.
Il trasferimento della prestazione d’uscita all’istituto collettore è facoltativo; il coniuge avente diritto può anche depositarla come finora presso un istituto di libero passaggio. Se è possibile un riscatto presso il proprio istituto di previdenza, la prestazione d’uscita può anche essere utilizzata a tale scopo. Si pensi per esempio al caso in cui il coniuge avente diritto aumenti il proprio grado di occupazione dopo il divorzio.