Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
In riferimento alle modalità di applicazione della soluzione proposta, è necessario considerare alcuni punti. Anzitutto, la prestazione d’uscita da convertire comprende anche i relativi interessi (cpv. 2). L’avamprogetto rinuncia a stabilire regole precise sull’ammontare degli interessi dovuti dall’istituto collettore, poiché questo dipende soprattutto dal contesto economico, ovvero dalle possibilità di investimento dell’istituto. A questo proposito, è necessario considerare che nell’ambito dell’articolo 22f l’istituto collettore deve funzionare senza assicurati attivi e senza la copertura del fondo di garanzia, e che quindi presenta una disponibilità al rischio molto ridotta.
La conversione può essere richiesta al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di pensionamento. Non è previsto né è necessario un limite di età massimo, dal momento che spesso una rendita è opportuna proprio quando il coniuge che al momento del divorzio riceve fondi di previdenza ha a sua volta già raggiunto l’età di pensionamento.
Conformemente all’articolo 22f, l’istituto collettore versa soltanto prestazioni di vecchiaia. In caso di decesso dell’avente diritto alla rendita i superstiti non possono quindi far valere alcun diritto alle prestazioni dell’istituto.
Per un corretto funzionamento dell’istituto collettore è necessario che per il calcolo della rendita di vecchiaia possa seguire le proprie basi di calcolo (cpv. 3). In questo modo può anche applicare aliquote di conversione diverse, a seconda dei diversi rischi.
Gli istituti collettori non dispongono di un vantaggio concorrenziale nei confronti degli istituti di libero passaggio. I secondi sono infatti liberi di commercializzare le proprie soluzioni assicurative (polizze di libero passaggio) alle stesse condizioni degli istituti collettori. Tuttavia, l’esperienza dimostra che le polizze di libero passaggio sono poco diffuse e passano in secondo piano rispetto ai conti di libero passaggio.
Il Consiglio federale è consapevole che la possibilità di convertire una prestazione d’uscita in una rendita possa essere interessante anche al di fuori dei casi di divorzio. Questo vale in particolare per i disoccupati che non hanno la prospettiva di poter depositare la loro prestazione d’uscita precedente in un nuovo istituto di previdenza. Ciononostante, per il momento il Consiglio federale intende limitare tale possibilità alla situazione del divorzio.
Se l’avente diritto rinuncia a richiedere la conversione della prestazione d’uscita in una rendita di vecchiaia, tale prestazione viene trattata alla stregua di qualsiasi altra prestazione d’uscita. Questo vale per esempio per il rispetto dell’ordine dei beneficiari (art. 15 OLP).
Per le ripercussioni in materia fiscale della proposta si rimanda alle spiegazioni del
n. 3.1.
Art. 22g
L’articolo 22g corrisponde all’attuale articolo 22d LFLP.
Art. 23
L’abrogazione dell’articolo 23 LFLP è dovuto alla nuova sistematica: queste disposizioni si trovano ora nell’articolo 21a.