Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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Art. 37a
Secondo il diritto vigente, un assicurato che intende usufruire di un pagamento in contanti di fondi previdenziali oppure investirli nella proprietà di un’abitazione necessita del consenso del proprio coniuge o partner registrato (art. 5 cpv. 2 LFLP; art. 30c cpv. 5 LPP; art. 331e cpv. 5 CO). La stessa regola vale se l’assicurato usufruisce del proprio diritto di percepire una parte del proprio avere di vecchiaia come liquidazione in capitale piuttosto che come rendita (art. 37 cpv. 5 LPP).
Un consenso non è necessario nei casi in cui la liquidazione in capitale riguarda la parte non obbligatoria della previdenza professionale, salvo che ciò sia previsto dal regolamento dell’istituto di previdenza. Il consenso non è nemmeno richiesto quando gli istituti di libero passaggio forniscono prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale. Nonostante alcuni dubbi, il Tribunale federale non ha ritenuto opportuno individuare nella mancata necessità del consenso una lacuna da colmare attraverso la giurisprudenza (DTF 134 V 182), demandando in tal modo consapevolmente la questione al legislatore.
Come la commissione peritale, anche il Consiglio federale ritiene insoddisfacente che l’assicurato percepisca fondi previdenziali mediante una liquidazione in capitale senza che il coniuge possa esprimere il proprio parere o addirittura senza che lo venga a sapere. Infatti, una liquidazione in capitale potrebbe avere effetti disastrosi: se l’assicurato fa speculazioni sbagliate con la liquidazione, ne subiscono le conseguenze anche il coniuge e tutta la famiglia. Per evitare una tale situazione, l’avamprogetto prevede che in futuro sarà necessario il consenso del coniuge, anche quando la liquidazione in capitale riguarda la previdenza professionale più estesa (art. 49 cpv. 2 n. 5a AP-LPP). In tal modo, l’attuale articolo 37 capoverso 5 LPP può essere abrogato.
La necessità del consenso deve valere anche per il caso in cui l’assicurato non possa scegliere tra rendita o capitale. Infatti, anche in tal caso il coniuge deve poter influire sulla destinazione della liquidazione in capitale. Le misure possibili in tale contesto sono rette dalle disposizioni sulla tutela dell’unione coniugale (in particolare l’art. 178 CC) e dalla legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata (LUD; RS 211.231). La richiesta del consenso permette al coniuge o al partner registrato di essere informato in tempo utile sul pagamento in contanti previsto ed eventualmente di adire le vie legali per ottenere le misure di protezione necessarie.
Il giudice civile decide se il consenso è stato negato legittimamente (cfr. anche art. 30c cpv. 5 AP-LPP e art. 5 cpv. 3 AP-LFLP). Per il resto, il capoverso 2 chiarisce la questione degli interessi: l’istituto di previdenza non deve versarli finché l’assicurato non presenta il consenso necessario del coniuge.
Per assicurare che il consenso venga richiesto anche per il versamento di una prestazione di libero passaggio, basta integrare l’articolo 16 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio (OLP; RS 831.425).
Art. 49 cpv. 2 n. 5a
Si vedano le spiegazioni sull’articolo 37a.
Art. 60 cpv. 2 lett. f
Si vedano le spiegazioni sull’articolo 22e AP-LFLP.