Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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partner – o addirittura di entrambi –, poiché anche questo avrebbe complicato ulteriormente il calcolo.

In molti casi, al momento del divorzio ciascuno dei partner ha il suo intero avere di previdenza presso un unico istituto di previdenza o di libero passaggio. La soluzione proposta è quindi chiara e accettabile. Se il coniuge debitore secondo la compensazione della previdenza dispone di averi di previdenza presso diversi istituti, c’è un certo margine decisionale: stabilendo da quale istituto devono essere trasferiti gli averi, è possibile influire sulla suddivisione tra regime obbligatorio e sovraobbligatorio. Nel caso di una convenzione sugli effetti del divorzio, deve essere definito chiaramente l’istituto che versa gli averi.

Gli accordi presi nella convenzione sugli effetti del divorzio riguardanti la compensazione della previdenza vengono verificati dal giudice. In mancanza di un accordo, il giudice stabilisce da quale istituto di previdenza devono essere prelevati gli averi. Se il coniuge debitore fa parte sia della previdenza LPP sia di quella dei quadri, potrebbe essere opportuno prelevare l’importo da trasferire da entrambi gli istituti. Potrebbe inoltre succedere che il coniuge avente diritto non abbia alcun interesse a un trasferimento di averi di previdenza LPP, per esempio se ha già raggiunto l’età di pensionamento o se soddisfa le condizioni per un pagamento in contanti e intende richiederlo.

I coniugi e il giudice possono ottenere le informazioni sulla quota dell’avere di vecchiaia LPP rispetto all’avere complessivo dai certificati di previdenza. Nel caso del libero passaggio, queste informazioni devono essere trasmesse al nuovo istituto di previdenza, che su questa base assegna i fondi all’avere nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio dell’avente diritto alla compensazione. Queste informazioni devono essere disponibili anche se nel frattempo la prestazione d’uscita è stata depositata su un conto di libero passaggio. Infatti, soltanto in questo modo si garantisce che in futuro, quando questi fondi verranno nuovamente trasferiti in un istituto di previdenza, potranno essere assegnati all’avere nel regime obbligatorio. Per il resto, viene confermato lo status quo: l’avamprogetto non prevede pertanto che in futuro gli istituti di libero passaggio dovranno gestire averi di vecchiaia LPP e applicarvi il saggio minimo d’interesse previsto dalla legge (art. 15 cpv. 2 LPP).

In base al diritto vigente, il coniuge debitore secondo la compensazione della previdenza ha la possibilità di riscattare l’importo trasferito nell’ambito della compensazione, al fine di evitare una riduzione della sua previdenza. Per riottenere totalmente la copertura previdenziale precedente, è necessario colmare anche la lacuna nell’avere di vecchiaia LPP, altrimenti le prestazioni future potrebbero risultare notevolmente inferiori. Tecnicamente questo non dovrebbe comportare problemi, dal momento che l’importo prelevato dall’avere di vecchiaia LPP viene determinato sulla base del capoverso 2. Il capoverso 3 prevede ora che l’importo prelevato per la compensazione della previdenza non soltanto venga riscattato, bensì anche reintegrato come avere di vecchiaia LPP.

Per il resto, il legislatore prevede già ora un trattamento speciale per colmare la lacuna nella copertura previdenziale dopo la compensazione della previdenza: non è necessario che i versamenti anticipati debbano essere rimborsati prima che possano essere effettuati riscatti volontari (art. 79b cpv. 4 LPP).