Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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4 Programma di legislatura
Il Consiglio federale ha annunciato un progetto sulla compensazione della previdenza nel programma di legislatura 2007-201131.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il disciplinamento sulla compensazione della previdenza si fonda sulla competenza della Confederazione in materia di diritto civile e procedura civile, sancita nell’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Tuttavia, questo non significa che il legislatore è libero di strutturare la compensazione della previdenza a proprio piacimento. In particolare, deve essere rispettata l’uguaglianza tra uomo e donna (art. 8 cpv. 3 Cost.); inoltre, deve essere seguito il principio dei tre pilastri della previdenza (professionale) per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Il 1° e il 2° pilastro devono rendere possibile la continuazione del tenore di vita abituale (art. 113 cpv. 2 lett. a Cost.). L’avamprogetto si attiene a questi principi costituzionali.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera non ha assunto impegni internazionali che potrebbero avere ripercussioni dirette sulla strutturazione della compensazione della previdenza.
Per il resto, le proposte sono state elaborate nel rispetto degli obblighi generali assunti dalla Svizzera, per esempio nell’ambito della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108) o dell’articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 1959 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), concernente il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare». L’avamprogetto è compatibile anche con l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). Per il resto, si rimanda al commento sulle proposte di modifica della LDIP (cfr. n. 2.4).
5.3 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto delega competenze legislative al Consiglio federale nell’ambito dell’obbligo di comunicare l’effettivo di assicurati (art. 24a AP-LFLP in combinazione con l’art. 24e LFLP). In questo settore, infatti, il Dipartimento competente disciplina la procedura, mentre l’Ufficio federale competente emana istruzioni tecniche. Una tale delega di competenze legislative esiste già attualmente, ma soltanto nell’ambito di diritti non ancora fatti valere.
31 FF 2008 597, in particolare pag. 668