Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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3.2 Per i Cantoni e i Comuni
Sul piano fiscale i Cantoni e i Comuni devono trattare la compensazione della previdenza analogamente alla Confederazione (art. 81 cpv. 2 e art. 83 LPP). Per le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale di Cantoni e Comuni si rimanda quindi a quanto detto in merito alla Confederazione (cfr. n. 3.1).
Gli uffici del registro fondiario registreranno un certo onere supplementare, dovendo verificare se è stato presentato il consenso del coniuge necessario per la successiva istituzione di un pegno immobiliare (art. 331e AP-CO).
L’applicazione nella prassi delle nuove disposizioni sulla compensazione della previdenza non porterà a un aumento del carico di lavoro per i giudici. Al contrario, l’avamprogetto apporta diversi chiarimenti. Inoltre, il fatto che in futuro, attraverso l’Ufficio centrale del 2° pilastro, sarà più facile ottenere informazioni sui fondi di previdenza di cui dispone il coniuge al momento del divorzio (art. 24a AP-LFLP) rappresenta un alleggerimento per i giudici di prima istanza.
3.3 Per l’economia e gli istituti di previdenza
La revisione proposta non porta a un aumento o a una diminuzione sistematica delle spese per gli istituti di previdenza, i datori di lavoro o gli assicurati. I fondi destinati alla previdenza vengono considerati come una somma data, che in caso di divorzio va ripartita equamente tra gli interessati. Tuttavia, non va negato che questo è collegato con un certo dispendio amministrativo per gli istituti di previdenza, in particolare in riferimento all’obbligo di comunicare periodicamente all’Ufficio centrale del 2° pilastro il proprio effettivo di assicurati, in cui rientrano anche i pensionati (art. 24a AP-LFLP), oppure di verificare se il coniuge ha dato il proprio consenso per una liquidazione in capitale (art. 37a AP-CO). Le conseguenti ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale sono difficilmente prevedibili, ma probabilmente saranno esigue. Si suppone che in linea di principio tutti gli interessati adempiano già attualmente i propri obblighi di informazione e documentazione, in particolare in riferimento all’indicazione sul certificato assicurativo della prestazione d’uscita al momento del matrimonio.
3.4 Per il settore informatico
Le modifiche proposte avranno probabilmente ripercussioni anche sul settore informatico. Tuttavia, tali conseguenze saranno di portata limitata e non possono essere paragonate con l’onere che è stato necessario al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla compensazione della previdenza il 1° gennaio 2000. Per un buon funzionamento a livello informatico è tuttavia molto importante che siano a disposizione le informazioni necessarie per il calcolo (cfr. n. 3.3).