Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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Art. 24a

Secondo le disposizioni vigenti, quando annunciano gli averi dimenticati gli istituti di previdenza e di libero passaggio possono scegliere tra due modi di procedere: annunciare all’Ufficio centrale del 2° pilastro soltanto gli averi in riferimento ai quali non riescono più a stabilire contatti con gli aventi diritto oppure annunciare tutto il loro effettivo di assicurati. Soprattutto gli istituti di libero passaggio prediligono questa seconda opzione.

Nell’ambito delle procedure di divorzio spesso non è sicuro che gli interessati comunichino veramente tutti i propri averi di previdenza. Infatti, spesso i coniugi non si informano reciprocamente sui propri rapporti di previdenza (oppure lo fanno soltanto parzialmente), tanto più se prima del divorzio c’è stato un lungo periodo di separazione. Anche se i coniugi hanno l’obbligo di collaborazione e devono comunicare gli istituti presso i quali si trovano i loro averi di previdenza, nella prassi è difficile, e a volte persino impossibile, far valere questo obbligo nei confronti di persone non cooperative o assenti.

Inoltre, non è sempre possibile rintracciare gli averi depositati presso istituti di previdenza e di libero passaggio sulla base delle ultime dichiarazioni d’imposta o di quelle precedenti, visto che tali averi non sono rilevanti ai fini fiscali prima della loro scadenza e che quindi non devono essere dichiarati né gli averi né eventuali trasferimenti tra gli istituti. In realtà i guadagni di un coniuge possono essere ricostruiti sulla base delle informazioni dell’AVS. Tuttavia, questa procedura può risultare complicata e dispendiosa in termini di tempo e inoltre la sua efficacia è limitata. Infatti, in caso di cambiamenti frequenti di lavoro la situazione si complica velocemente e spesso al momento del divorzio i datori di lavoro precedenti e i loro istituti di previdenza non esistono più. Non è nemmeno sufficiente individuare gli averi di previdenza acquisiti di volta in volta; infatti, è necessario sapere anche se le diverse prestazioni d’uscita sono state trasferite al successivo istituto di previdenza oppure a un istituto di libero passaggio e, in tal caso, se eventualmente in un secondo momento sono state unite al restante avere di previdenza. Una comunicazione generale di tutti gli averi di previdenza all’Ufficio centrale del 2° pilastro non lascia adito a dubbi.

All’Ufficio centrale del 2° pilastro va comunicata solo l’esistenza di un avere. L’obbligo di annuncio non riguarda soltanto gli assicurati attivi, ma anche i beneficiari di rendite di vecchiaia o di invalidità. Visto che secondo l’avamprogetto non è più possibile scegliere tra due diversi modi di procedere, l’articolo 24b LFLP non è più necessario e può essere abrogato. Analogamente a quanto previsto attualmente, i dettagli tecnici vanno precisati nell’ordinanza.

Art. 24b

Si vedano le spiegazioni sull’articolo 24a.

Art. 25a cpv. 1

La modifica proposta è di natura prettamente redazionale e adegua il rimando alle nuove disposizioni sulla compensazione della previdenza (art. 122-124 AP-CC). Per il resto la formulazione corrisponde a quella approvata dal Parlamento nell’ambito del CPC (cfr. n. 1.3.5.).