Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine
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Il giudice delle assicurazioni è competente non soltanto in caso di disaccordo dei coniugi, ma anche se l’istituto di previdenza si rifiuta di fornire l’attestato sull’attuabilità della convenzione.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
L’avamprogetto non ha ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione.
Anche in riferimento al gettito fiscale l’avamprogetto proposto non porta a modifiche degne di nota. L’eliminazione dell’articolo 124 capoverso 1 CC rappresenta un alleggerimento per le autorità fiscali, perché per la compensazione della previdenza devono essere utilizzati più raramente fondi liberi. Di conseguenza, passa in secondo piano anche la questione attualmente controversa sul trattamento fiscale di tali fondi30. Per il resto, le spese per il riscatto della previdenza professionale a seguito della compensazione continuano ad essere deducibili al 100 per cento dai proventi imponibili (art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD e art. 79b cpv. 4 LPP). Come la maggioranza della commissione peritale, il Consiglio federale non intende modificare questa regolamentazione, molto importante per il consenso alla compensazione della previdenza. Tuttavia, non ritiene necessario prevedere questa possibilità di riscatto anche quando al momento del divorzio sia già sopraggiunto un caso di previdenza. Infatti, un tale diritto non avrebbe nulla a che fare con un’esigenza previdenziale, ma risponderebbe soltanto al desiderio di ottimizzazione fiscale.
Anche le proposte sulla compensazione della previdenza dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 22d e 22e AP-LFLP) non comportano conseguenze sul piano fiscale, dal momento che anche con la nuova procedura i fondi continuano a essere destinati alla previdenza. Questo vale in particolare anche quando la prestazione d’uscita viene trasferita all’istituto collettore (art. 22e AP-LFLP). In questo caso è imponibile soltanto la rendita successiva (art. 22 LIFD e art. 83 LPP). Invece sono immediatamente imponibili i fondi previdenziali versati in contanti al coniuge avente diritto nel caso del divorzio (art. 38 LIFD).
30 A questo proposito, non è possibile individuare una prassi consolidata. In base alle informazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni l’indennità adeguata di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC va considerata come una rendita vitaliza ed è quindi imponibile nella misura del 40 per cento (art. 22 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Tuttavia, singole autorità fiscali cantonali ritengono che si tratti di prestazioni imponibili – e di conseguenza anche detraibili – al 100 per cento (art. 23 lett. f e art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Anche nella dottrina è preponderante questa interpretazione (cfr. Thomas Ramseier, «Anhang Steuerrechtliche Aspekte und Berechnungen», n. 45, in: FamKommentar Scheidung, ed. Ingeborg Schwenzer, 2a ed., Berna 2005; inoltre Peter Locher, «Auswirkungen einer Scheidung/Trennung im Bereich der Steuern», FamPra.ch 2008, pagg. 463 segg., in particolare pag. 474 seg.).