Progetto
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 10 pagine
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Recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF
2 Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:
a. un interesse pubblico superiore, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga;
b. la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta.
2bis L'organo federale deve fornire le informazioni, non appena viene meno il motivo per cui sono state rifiutate, limitate o differite, nella misura in cui non sia impossibile o non esiga mezzi sproporzionati.
3 Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi superiori e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.
Art. 14 Obbligo d’informazione in caso di raccolta di dati degni
di particolare protezione e di profili della personalità (nuovo)
1 Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l’obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.
2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:
a. l’identità del detentore della collezione;
b. le finalità del trattamento dei dati;
c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati.
3 Se dati che la concernono non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all’inizio della registrazione dei dati o, se si rinuncia alla registrazione, al momento della loro prima comunicazione a terzi.
4 L’obbligo d’informazione del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:
a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge;
b. l’informazione non è possibile o esige mezzi sproporzionati.
5 L’Incaricato può rifiutare, limitare o differire l'informazione, facendo valere gli stessi motivi di cui all’articolo 9 capoversi 1, 3 e 4.
Art. 18a Obbligo d’informazione in caso di raccolta di dati per-
sonali (nuovo)
1 Se vengono raccolti dati personali, l’organo federale ha l’obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste sia laddove i dati vengano raccolti presso tale organo sia laddove vengano raccolti presso terzi.