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Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 10 pagine

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Recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

a. l’identità del detentore della collezione;

b. le finalità del trattamento dei dati;

c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati;

d. il diritto di accedere ai dati che la interessano secondo l’articolo 8;

e. le conseguenze legate al suo rifiuto di comunicare i dati personali richiesti.

3 Se dati che la concernono non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all’inizio della registrazione dei dati o, se si rinuncia alla registrazione, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

4 L’obbligo d’informazione dell’organo federale decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure

b. l’informazione non è possibile o esige mezzi sproporzionati.

Art. 18b Restrizioni dell’obbligo d’informazione (nuovo)

1 L’organo federale può rifiutare, limitare o differire l’informazione, facendo valere gli stessi motivi di cui all’articolo 9 capoversi 1, 2 e 4.

2 L'organo federale è tenuto a rispettare l'obbligo d'informazione, non appena viene meno il motivo per il rifiuto, la restrizione o il differimento, nella misura in cui non sia impossibile o non esiga mezzi sproporzionati.

Art. 21 cpv. 2 lett. b

2 Gli organi federali distruggono i dati personali che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

b. devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

Art. 26 Nomina e statuto

1 L’Incaricato è nominato dal Consiglio federale per quattro anni. La sua nomina sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale.

2 Il mandato dell’Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 200012 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

3 L’Incaricato esercita le sue funzioni in maniera indipendente e senza ricevere istruzioni da alcuna autorità. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

12 RS 172.220.1