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Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 10 pagine

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Recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;

c. nessun interesse superiore degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e

d. nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile:

1. all’adempimento di un compito legale della persona privata;

2. alla prevenzione, all’accertamento o al perseguimento di un reato;

3. alla prevenzione di una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica; o

4. alla prevenzione di un pregiudizio grave ai diritti delle persone fisiche o giuridiche.

2 L’autorità competente comunica i dati alla persona privata con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.

6. Legge federale del 20 giugno 199718 sulle armi

Art. 11 cpv. 2 lett. e

2 Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

e. un’indicazione sul trattamento di dati in relazione con il contratto, se sono alienate armi da fuoco (art. 18a della legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei dati)

Art. 32f

Abrogato

Art. 32g primo periodo

Il diritto d’accesso è disciplinato dagli articoli 8 e 9 LPD20. …

Art. 32h e 32i

Abrogati

18 RS 514.54

19 RS 235.1

20 RS 235.1