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Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 10 pagine
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Recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF
2 Su espressa domanda dello Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali, l’autorità di perseguimento non deve informare la persona interessata.
Art. 6terComunicazione a uno Stato terzo o a un organo interna-
zionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen (nuovo)
1 L’autorità di perseguimento penale può comunicare i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:
a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
b. il ricevente è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato;
c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
d. lo Stato terzo o l’organo internazionale assicura un adeguato livello di protezione dei dati.
2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:
a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3 L’autorità di perseguimento penale informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate secondo il capoverso 2
4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:
a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi superiori degni di protezione della persona interessata o di terzi;
b. un interesse pubblico superiore lo esige; o
b. garanzie sufficienti permettono di assicurare un adeguato livello di protezione dei dati.
Art. 6quaterComunicazione a una persona privata di dati provenien-
ti da uno Stato Schengen (nuovo)
1 L’autorità di perseguimento penale può comunicare in singoli casi a una persona privata i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen soltanto se:
a. la legislazione speciale o un accordo internazionale lo prevede;