Progetto

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

Recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF

a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi superiori degni di protezione della persona interessata o di terzi;

b. lo esige un interesse pubblico superiore; o

c. garanzie sufficienti permettono di assicurare un adeguato livello di protezione dei dati.

Art. 355g b. A una persona privata (nuovo)

1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona privata soltanto se:

a. la legislazione speciale o un accordo internazionale lo prevede;

b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;

c. nessun interesse superiore degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e

d. la comunicazione è indispensabile:

1. all’adempimento di un compito legale della persona privata;

2. alla prevenzione, all’accertamento o al perseguimento di un reato oppure all’esecuzione di una sentenza penale;

3. alla prevenzione di una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica; o

4. alla prevenzione di un pregiudizio grave ai diritti delle persone fisiche o giuridiche.

2 L’autorità competente comunica i dati alla persona privata con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.

5. Legge federale del …16 sullo scambio d’informazioni Schengen

Art. 2 cpv. 3

3 Il trattamento delle informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni, fatti salvi gli articoli 6bis, 6tere 6quater.

Art. 6bisObbligo d’informazione in caso di raccolta di dati per-

sonali (nuovo)

1 L’obbligo d’informare la persona interessata è retto dagli articoli 18a e 18b della legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati (LPD).

16 RS …

17 RS 235.1