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Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 10 pagine
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Recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. LF
a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi superiori degni di protezione della persona interessata o di terzi;
b. lo esige un interesse pubblico superiore; o
c. garanzie sufficienti permettono di assicurare un adeguato livello di protezione dei dati.
Art. 355g b. A una persona privata (nuovo)
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona privata soltanto se:
a. la legislazione speciale o un accordo internazionale lo prevede;
b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
c. nessun interesse superiore degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
d. la comunicazione è indispensabile:
1. all’adempimento di un compito legale della persona privata;
2. alla prevenzione, all’accertamento o al perseguimento di un reato oppure all’esecuzione di una sentenza penale;
3. alla prevenzione di una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica; o
4. alla prevenzione di un pregiudizio grave ai diritti delle persone fisiche o giuridiche.
2 L’autorità competente comunica i dati alla persona privata con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.
5. Legge federale del …16 sullo scambio d’informazioni Schengen
Art. 2 cpv. 3
3 Il trattamento delle informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni, fatti salvi gli articoli 6bis, 6tere 6quater.
Art. 6bisObbligo d’informazione in caso di raccolta di dati per-
sonali (nuovo)
1 L’obbligo d’informare la persona interessata è retto dagli articoli 18a e 18b della legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati (LPD).
16 RS …
17 RS 235.1