Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 15 pagine

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considerati figure di reato (OW).

La norma penale proposta non è opportuna in riferimento a Internet e qualsiasi tentativo di applicarla risulterebbe difficile (SIUG).

L’utilità della norma è minima e comporta un onere di lavoro notevole (ISP, libero pensiero, GDS, UNIGE). La politica di divieto dei simboli è politica dei simboli. Lo Stato non può diventare il padrone dei simboli, poiché ciò è caratteristico dei sistemi autoritari o totalitari (mediawatch.ch).

Si vieterebbero dei simboli di gruppi che a loro volta non sono vietati (libero pensiero).

III. Pareri in merito all’articolo 261ter AP-CP

1. Titolo marginale

La CFR propone di sostituire il titolo marginale «utilizzazione di simboli razzisti» con «utilizzazione di simboli istiganti alla discriminazione razziale» dato che l’espressione «discriminazione razziale» concorda con la formulazione dell’articolo 261bis CP e rende più chiari i beni giuridici protetti, ossia la dignità umana e la tranquillità pubblica.

2. Numero 1

La CFR propone di usare l’espressione «simboli istiganti alla discriminazione razziale» anche nel numero 1, poiché un simbolo non può in sé essere razzista, dato che rispecchia soltanto l’atteggiamento o l’ideologia di chi lo utilizza.

SZ ritiene che il termine «verbreitet» (diffonde) debba essere cancellato, poiché già utilizzato con un altro senso nell’articolo 261bis capoverso 2 CP (versione tedesca) e definizioni contrastanti potrebbero dare adito a confusione. Inoltre, ciò che s’intende con il termine «diffondere» è già compreso nel termine «utilizzare».

ZG chiede che il termine «utilizzare» contempli anche il «portare su di sé», ad esempio un tatuaggio raffigurante la svastica o il simbolo delle SS nel taglio dei capelli. Ciò sarebbe possibile senza cambiare il tenore dell’articolo, tuttavia renderebbe necessario un nuovo disciplinamento della confisca di cui all’articolo 261ter numero 2 AP-CP (cfr. sotto n. 2).

BE raccomanda di cancellare l’aggiunta «o loro varianti», poiché queste sono almeno in parte sottintese dal termine «simboli razzisti». Potrebbero porre difficoltà anche i cosiddetti «simboli misti». Occorrerebbe quindi rinunciare a sanzionarli penalmente. Anche la FSFP ritiene che il termine «varianti» potrebbe condurre a controversie ed essere oggetto di discussioni approfondite e procedimenti giudiziari.

Come menzionato, alcuni partecipanti alla consultazione23 chiedono che il reato dell’articolo 261ter AP-CP sia classificato come delitto e non come contravvenzione.

23 SH, TG, JU, BE, OW, NW, PLR, CAIS, UCS, FSFP, CCPCS.