Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 15 pagine

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bilità a chi esibisce simboli razzisti in pubblico riesce a garantire una protezione adeguata contro questi simboli altamente offensivi (SZ).

In linea di massima è accolta con favore una soluzione unitaria per tutta la Svizzera secondo cui l’impiego in pubblico, la diffusione, la fabbricazione, il deposito nonché l’importazione, l’esportazione e il transito di simboli razzisti è reso punibile anche senza la condizione della pubblicità (GR).

Con l’avamprogetto di revisione il legislatore esprime chiaramente la sua condanna di tali segni e dell’ideologia disprezzante a cui rinviano (BL, BE).

La modifica del CP e del CPM proposta è un’adeguata soluzione di compromesso e un ulteriore passo verso l’adempimento degli obblighi della Svizzera risultanti dalla Convenzione internazionale del 21 dicembre 196518 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (AG).

SZ approva il fatto che l’avamprogetto intenda punire soltanto l’impiego pubblico di simboli razzisti e non quello privato. In tal modo l’acquisto di simboli razzisti per scopi privati resta esente da pena.

Pur comportando restrizioni nell’ambito oltremodo sensibile della libertà d’opinione, in considerazione dei beni giuridici da proteggere, la norma penale proposta è giustificata. L’avamprogetto riesce a rispettare il difficile equilibrio tra l’esigenza di bandire penalmente i simboli razzisti e quella di evitare ingerenze problematiche nei diritti fondamentali, tra cui in particolare la libertà d’opinione. La proposta classificazione della fattispecie come contravvenzione da punire con una multa va pertanto accolta con favore (SO, PS, PCS, UCS).

2.2 Le riserve più importanti

L’indeterminatezza delle espressioni «simboli razzisti» e «loro varianti» conduce a difficoltà nell’applicazione19. Servono disposizioni precise e concrete (NW, CCPCS, FSFP). Sono necessari ulteriori accertamenti in merito all’emanazione di misure accompagnatorie che favoriscano l’esecuzione (SH). Si rischia di creare un’altra «lex imperfecta». Per lottare contro il razzismo sono necessari strumenti idonei affinché non si destino attese ingiustificate. Le autorità d’esecuzione non devono essere poste di fronte a problemi quasi insormontabili e la giustizia non va sovraccaricata. Si teme che l’emanazione delle norme penali in questione crei un’attesa sproporzionatamente grande nei confronti delle autorità d’esecuzione che, viste le prevedibili difficoltà d’esecuzione, non può essere soddisfatta (NW, CCPCS). L’avamprogetto disconosce che a porre problemi nell’ambito dell’attuazione è soprattutto la valutazione delle varianti dei simboli del nazionalsocialismo (TG). Si dubita che le disposizioni siano efficaci (VD, GE). Le formulazioni vanno riesaminate e per quanto possibile precisate tenendo conto del principio di determinatezza (AR, NW, SG, CCPCS).

Per quanto riguarda i simboli che istigano alla violenza, il nuovo articolo 261ter AP-CP si concentra soprattutto su simboli nazisti e sulle loro varianti nelle forme più svariate. Tuttavia questi non sono di gran lunga gli unici fattori di rischio e la causa principale del crescente razzismo violento (TI, EDU, Centre Patronal, libero pensiero, GDS, EB).

Per agevolare un’applicazione uniforme del diritto, la polizia avrebbe bisogno di un elenco dei simboli razzisti punibili. Infatti, anche se la prassi giudiziaria potrebbe eliminare alcune

18 http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.104.it.pdf.

19 VD, TG, SO, SH, NE, NW, CAIS, UCS, CCPCS.