Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 15 pagine
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3. Numero 2
OW ritiene che il numero 2 dell’articolo 261ter AP-CP sia superfluo, poiché secondo l’articolo 69 CP possono essere confiscati anche oggetti destinati a commettere un reato. In tal modo i simboli razzisti utilizzati in pubblico potrebbero essere confiscati in virtù dell’articolo 261bis anche nel caso in cui l’autore non si fosse ancora reso colpevole della diffusione di ideologie razziste.
ZG propone di introdurre una nuova disciplina per la confisca di tatuaggi o tagli di capelli particolari, poiché un intervento operativo per rimuovere simboli razzisti violerebbe i diritti fondamentali. Sarebbe ipotizzabile un divieto del giudice di mostrare pubblicamente i simboli coprendoli con capi di abbigliamento oppure una rinuncia alla confisca abbinata a un aumento della pena.
4. Numero 3
La CFR si esprime a favore di un elenco più preciso delle attività menzionate all’articolo 261ter AP-CP numero 3 e propone di escludere esplicitamente dal campo d’applicazione dell’articolo 261ter AP-CP numeri 1 e 2 i simboli o gli oggetti destinati a uno scopo religioso e che non sono discriminatori. A causa della somiglianza di certi simboli razzisti con simboli religiosi, SIG-PLJS intende accertare che sia chiaro che le attività menzionate all’articolo 261ter AP-CP numeri 1 e 2 non sono punibili se sono destinate a scopi religiosi.
BE osserva che dal punto di vista linguistico nell’articolo 261ter numero 3 AP-CP si parla di «scopi culturali o scientifici degni di protezione» mentre negli articoli 135 numero 1 e 197 numero 5 CP si legge «valore culturale o scientifico degno di protezione. Se s’intende garantire che nell’applicazione del diritto non sorgano dubbi in merito al significato identico delle due disposizioni, occorre scegliere una formulazione identica.
L’UDF ritiene che con la deroga per gli scopi culturali e scientifici il numero 3 lasci troppo spazio all’interpretazione quando si tratta di decidere quali simboli siano da definire razzisti.
Il PPS critica che secondo la norma penale prevista occorra decidere nel singolo caso quali simboli siano destinati a scopi culturali degni di protezione. Ne consegue il rischio che giochi video o registrazioni musicali ornati di simboli razzisti siano condannati all’illegalità. Le svastiche che appaiono nei giochi video non hanno lo scopo di far risorgere il terzo Reich o di perseguire gli ebrei. Si tratta invece di rappresentazioni autentiche di un’epoca del passato a scopo d’intrattenimento, di ornamento o per sottolineare un’atmosfera.
A SIUG non risulta sufficientemente chiaro cosa significhi esattamente la deroga per «scopi culturali o scientifici degni di protezione» nel contesto di Internet.
Libero pensiero teme che l’articolo 261ter numero 3 AP-CP protegga da una pena i movimenti religiosi estremisti.
Salta all’occhio che nell’articolo 261ter numero 3 AP-CP è menzionata l’utilizzazione o la diffusione pubblica dei simboli o degli oggetti razzisti, ma non delle loro varianti. Ciò potrebbe significare che le varianti sono a priori escluse da uno scopo degno di protezione oppure che si tratta di un errore di redazione (SU).