Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 15 pagine
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IV. Pareri in merito all’articolo 171 AP-CPM
Poiché le modifiche del CP e del MPC proposte dal Consiglio federale sono identiche, le osservazioni dei partecipanti alla consultazione valgono per entrambi i codici penali.
V. Altre proposte e osservazioni
Molti partecipanti alla consultazione24 ritengono che il disciplinamento nel CP non costituisca una soluzione al problema o lo risolva solo parzialmente. La discriminazione è un problema sociale che non si può impedire né punire in modo adeguato con strumenti penali (PLR). Il diritto penale dovrebbe essere usato per sanzionare idee politiche soltanto se gli strumenti del diritto civile e amministrativo non sono più sufficienti a garantire una protezione efficace dei beni giuridici altrui (TF). Parecchi partecipanti alla consultazione25 si esprimono a favore di una migliore prevenzione, a complemento o in sostituzione della sanzione penale. Una siffatta prevenzione permette di affrontare il razzismo in modo più efficace che con una disposizione penale. Una condanna sociale dell’estremismo è molto più efficace della repressione da parte dello Stato (PES, GDS, USS). Se s’intendono combattere seriamente opinioni razziste occorre far capo a un’informazione approfondita, a una formazione politica nonché a progetti che permettano di fornire sostegno alle persone che decidono di uscire da gruppi razzisti (GDS). Occorre informare in maniera adeguata sulla realtà storica, sull’origine, sul significato e sulle conseguenze delle ideologie razziste e sui pericoli che ne risultano per lo Stato di diritto democratico (SO). Occorre inoltre applicare e imporre in modo coerente le norme penali vigenti contro l’offerta, la minimizzazione o la diffusione di rappresentazioni di cruda violenza, ad esempio in forma di mezzi audiovisivi e giochi per computer, soprattutto a bambini e giovani. Inoltre le istituzioni statali sono chiamate a riconoscere i valori cristiani e a trasmetterli consapevolmente negli asili infantili, nelle scuole dell’obbligo, nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali garantendo nel contempo la libertà di credo e di religione (UDF).
SIG-PLJS osserva che oltre alle norme penali in vigore e a quelle proposte, occorre emanare disposizioni in materia di discriminazione in ambito civile e amministrativo nonché disposizioni analoghe nei Cantoni. In tale contesto rinvia soprattutto alle raccomandazioni del «Committee on the Elimination of Racial Discrimination» (CERD) del 2008, chiedendo di metterle in atto.
Alcuni Cantoni26 ritengono che per l’attuazione univoca del diritto sia indispensabile che – come propongono – le figure di reato giudicate con sentenza passata in giudicato siano raccolte e se ne gestisca un elenco per i Cantoni. Un elenco per quanto possibile esatto dei simboli vietati sarebbe di grande utilità soprattutto per la polizia (LU). NE ritiene opportuno pubblicare un elenco con i simboli razzisti attualmente noti ancora prima dell’entrata in vigore della nuova norma penale, al fine di sensibilizzare la polizia e i procuratori pubblici. Insieme all’introduzione della nuova norma penale, l’articolo 1 dell’ordinanza del 10 novembre 200427 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali andrebbe quindi integrato con un nuovo numero 9 che preveda l’obbligo dei Cantoni di comunicare al Dipartimento della dife-
24 AI, SO, PCS, PS, UDC, PPS, PES, PLR, UDF, USS, GDS, UNIL, mediawatch.ch, SU, TF.
25 SO, PCS, PS, PES, PLR, UDF, USS, GDS.
26 ZH, GR, SO, LU, NE.
27 http://www.admin.ch/ch/i/rs/3/312.3.it.pdf.