Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 15 pagine
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difficoltà d’interpretazione, va osservato che a causa di una definizione imprecisa dei termini, il tempo che trascorre fino alla decisione dell’autorità giudiziaria suprema è troppo lungo (LU). Per l’applicazione uniforme del diritto è quindi necessario che le figure di reato giudicate con decisione passata in giudicato vengano raccolte e che i Cantoni possano disporre di un elenco dei simboli punibili (GR, SO). Un elenco dei simboli razzisti più diffusi va resa nota ai Cantoni prima ancora dell’entrata in vigore delle legge (NE). Dev’essere chiaro se sia punibile anche il cosiddetto saluto di Kühnen, molto simile al saluto nazista (NW, CCPCS). Il perseguimento penale non deve comportare oneri supplementari notevoli soprattutto per le polizie cantonali, poiché in caso contrario la nuova norma penale non potrebbe essere applicata o soltanto a scapito di altri compiti di polizia. Le questioni inerenti all’esecuzione vanno pertanto esaminate in modo approfondito in collaborazione con i Cantoni (SH, USS). Affinché le nuove disposizioni non rimangano senza effetto, è necessario mettere a disposizione della polizia le risorse necessarie (NW, CCPCS, FSFP).
L’analisi giuridica delle norme proposte non contiene alcun argomento decisivo a favore di un rifiuto. Tuttavia, le prevedibili difficoltà d’esecuzione e la conseguente applicazione ridotta del divieto inducono a chiedersi se sotto il profilo politico non sia appropriato uno strumento diverso da quello del diritto penale (UNIL). Gli sforzi per combattere il razzismo vanno profusi già a livello preventivo e in tutti gli ambiti sociali (SO). Per la lotta contro il razzismo sono prioritari l’informazione, la trasmissione di sapere e l’aiuto alle persone che intendono uscire da gruppi razzisti (PCS, PS).
Se, nonostante le riserve espresse, s’intendesse insistere con la modifica del CP e del CPM, l’auto-partei.ch chiede un elenco esaustivo dei simboli vietati. Nel caso in cui il divieto fosse assolutamente necessario, secondo il PPS esso andrebbe circoscritto in modo più preciso. I simboli razzisti dovrebbero essere vietati soltanto se servono chiaramente a scopi razzisti o se sono impiegati come strumenti ausiliari per la diffusione di ideologie razziste. Se l’incarico parlamentare non dovesse lasciare alcun margine di manovra, l’ISP si esprime a favore della soppressione o eventualmente della chiara relativizzazione del risalto molto unilaterale dato ai simboli del nazionalsocialismo. Inoltre, la Confederazione dovrebbe tenere un elenco sempre aggiornato (preferibilmente una banca dati elettronica) che contenga i simboli contemplati dalla norma penale oppure la norma stessa dovrebbe contenere un elenco esaustivo dei simboli vietati (ZH, auto-partei.ch).
Classificando la figura di reato come contravvenzione, l’avamprogetto lancia un segnale sbagliato. Se si considera l’impiego di simboli razzisti un problema serio, allora occorre sanzionare seriamente anche il reato. C’è da chiedersi se una multa possa far desistere gli autori in parte fanatici (PLR, CAIS, UCS). La classificazione come contravvenzione minimizza il reato e va respinta. Dietro ai simboli razzisti si nasconde la stessa ideologia repellente della discriminazione razziale, che secondo l’articolo 261bis CP è considerata un delitto (SH, TG). La classificazione come contravvenzione è un segnale sbagliato nei confronti di chi denigra lo Stato di diritto e calpesta i diritti fondamentali altrui. Sarebbe quindi più opportuna la classificazione come delitto (TG, FSFP). La somiglianza del reato con quello di cui all’articolo 261bis CP e l’inserimento della norma penale nel Titolo dodicesimo del CP «Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica» sono fattori che inducono a classificare il reato come delitto (JU). La classificazione della nuova norma penale come contravvenzione rischia di annullare qualsiasi suo effetto preventivo generale. Inoltre, in caso di contravvenzioni si potrebbe difficilmente ricorrere a misure coercitive nell’ambito di un procedimento (BE, OW). La comminazione della pena è sproporzionata in considerazione dell’assicurazione complessa delle prove (NW, CCPCS).