Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 15 pagine

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3. Rifiuto

21 partecipanti20 alla consultazione rifiutano l’avamprogetto principalmente per i motivi elencati qui di seguito.

Il diritto penale come ultima ratio non è uno strumento idoneo per combattere il razzismo (AI, PES, GDS). La prevenzione è molto più incisiva della repressione per risolvere problemi sociali, poiché una lotta efficace deve contemplare tutti i settori della società: la famiglia, la scuola, la formazione e la vita quotidiana (PLR, GDS). In una società moderna gli argomenti devono prevalere sui divieti (UDC). La proposta di legge è insufficiente e tenta di risolvere il problema in modo errato (UDF). Il diritto penale è uno strumento molto pericoloso per influenzare la formazione della volontà politica (TF).

È inoltre da rifiutare una norma penale che non può essere applicata e che per le autorità di perseguimento penale porta a numerose e costose difficoltà di delimitazione tra comportamenti punibili e non punibili (BS, ZH). Spesso nella prassi non è possibile una distinzione chiara dei simboli contemplati (ZH, AI). Sarebbe più opportuno applicare in modo più coerente il vigente articolo 261bis CP (PES). La fabbricazione, il deposito e il trasporto di simboli razzisti va punito se questi ultimi sono destinati a essere usati in pubblico. Nella prassi è tuttavia difficile provare l’intenzione dell’uso pubblico (PLR).

L’introduzione della nuova norma penale non corrisponde a un bisogno impellente della società e non è quindi necessario21. BS è convinto che occorre rinunciare a disposizioni penali infruttuose. La modifica del CP non è necessaria, poiché l’articolo 261bis CP consente già di perseguire eventuali figure di reato (auto-partei.ch). Visto il numero dei suoi membri, i suoi mezzi finanziari e le sue attività, la cerchia in questione è troppo piccola in Svizzera perché al fine di combatterla si abbandonino sin d’ora i principi dello Stato di diritto (TF). Negli ultimi anni si sono verificati alcuni casi di impiego pubblico di simboli del nazionalsocialismo, ma si è trattato soprattutto di graffiti o scarabocchi, che possono essere puniti ricorrendo alla fattispecie del danneggiamento. Inoltre, in questi casi anche il diritto in vigore permette di tenere conto dei motivi razzisti per la commisurazione della pena. (GDS).

Non vi è alcuna necessità di recuperare terreno nei confronti dell’Europa, poiché a fine febbraio 2005 i ministri di giustizia e dell’interno dell’UE hanno approvato una regolamentazione quadro per la lotta contro il razzismo, rinunciando tuttavia a un divieto esplicito dei simboli nazisti (GDS). Il progetto di legge favorisce uno Stato ficcanaso che sorveglia i cittadini (Identità Svizzera, mediawatch.ch).

La norma desterebbe attese che nella prassi non potrebbero essere soddisfatte (ZH). Il divieto di simboli razzisti creerebbe problemi d’esecuzione e non migliorerebbe le possibilità d’intervento della polizia (PLR).

La norma penale proposta viola il principio di determinatezza del diritto penale, in quanto non illustra con la chiarezza richiesta se una delle figure di reato è adempita o meno22. La norma è considerata uno strumento di censura o d’introduzione celata di un diritto penale teso a perseguire la libertà di pensiero e lascia un margine d’interpretazione troppo esteso per decidere quali simboli siano da definire razzisti (UDF, PPS, Identità Svizzera, mediawatch.ch, TF). I simboli che hanno un significato razzista soltanto per gli iniziati non possono essere

20 ZH, OW, BS, AI, GE, UDF, PLR, PES, UDC, PPS, auto-partei.ch, Identità Svizzera, Centre Patronal, GDS, libero pensiero, mediawatch.ch, ISP, SIUG, UNIGE, EB, TF.

21 ZH, PES, auto-partei.ch, Centre Patronal, Identità Svizzera, mediawatch.ch, GDS, EB, TF.

22 OW, PLR, UDC, UDF, Identità Svizzera, Centre Patronal, mediawatch.ch, EB, SU.