Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 86Fedlex · Rapporto esplicativo

(implied power) per adottare una normativa sulla protezione di persone minacciate da applicare ai propri procedimenti.

La Costituzione consente di realizzare una soluzione a livello federale, ovvero un disciplinamento uniforme per le procedure penali e cantonali, se la protezione extraprocedurale dei testimoni raggiunge una dimensione tale da rendere indispensabile un coordinamento con la partecipazione della Confederazione (art. 57 cpv. 2 Cost.). Una tale dimensione tuttavia non è ancora data nel caso delle misure poco estese (consulenza, messa a disposizione di strumenti ausiliari, protezione personale, sistemazione temporanea in un luogo sicuro). Se si considerano le dimensioni ridotte della Svizzera già le azioni di dimensioni molto ridotte svolte per proteggere testimoni in pericolo superano rapidamente i confini cantonali. Anche in questi casi il coordinamento rimane principalmente compito dei Cantoni poiché il principio della responsabilità primaria dei Cantoni in materia di sicurezza interna sul proprio territorio comprende anche il settore del coordinamento.

Affinché dall’articolo 123 Cost. e dalla competenza di coordinamento di cui all’articolo 57 capoverso 2 Cost. si possa desumere un diritto di legiferare della Confederazione, devono essere coinvolti (ulteriori) settori specifici che rientrano almeno in parte nella competenza della Confederazione. Una struttura potenziata di protezione extraprocedurale dei testimoni con importanti misure protettive interessa diversi ambiti di competenza della Confederazione conferendole quindi un’ampia competenza legislativa. In proposito si possono addurre le seguenti norme costituzionali che comprovano la competenza legislativa della Confederazione per diversi ambiti: per il settore degli affari esteri l’articolo 54 (p. es. per la sistemazione temporanea o duratura di testimoni all’estero), per la legislazione in materia di documenti d’identità l’articolo 38 capoverso 1 (p. es. riguardo al rilascio di documenti fittizi), per il settore delle assicurazioni sociali gli articoli 111 capoverso 1, 116 capoversi 2 e 3 nonché 117 capoverso 1 (p. es. riguardo alle conseguenze di una nuova identità), per il diritto in materia di stranieri l’articolo 121 capoverso 1 (p. es. regolamento delle condizioni di soggiorno per testimoni stranieri) e per il diritto civile l’articolo 122 capoverso 1 (p. es. in merito al blocco della comunicazione dei dati).

Anche queste disposizioni possono fungere da riferimento, in quanto sono norme costituzionali che legittimano una competenza. Assieme agli articoli 123 e 57 capoverso 2 Cost., la Confederazione dispone di una base sufficiente per emanare una normativa sulla protezione extraprocedurale dei testimoni vincolante a livello federale.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

Non esiste una convenzione multilaterale che disciplini in modo generale il trasferimento del domicilio di testimoni e la cooperazione internazionale in materia di protezione dei testimoni.

Come illustrato in precedenza, gli strumenti europei in vigore nel settore della protezione delle persone che collaborano con la giustizia, non sono vincolanti. La Commissione UE ha esaminato nel 2007 la fattibilità di una normativa europea in materia di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. È giunta alla conclusione che, tenuto conto delle prassi e dei mezzi giuridici esistenti, sarebbe in effetti possibile realizzare a livello europeo un sistema armonizzato di protezione dei testimoni