Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine
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4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
4.2.1 Decreto federale concernente la firma della Convenzione
Tutte le disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani trovano riscontro nelle attuali norme giuridiche della Svizzera, ad eccezione della protezione extraprocedurale dei testimoni. Per i Cantoni l’adesione alla Convenzione non implica conseguenze finanziarie dirette, salvo nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni.
4.2.2 Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni
Il campo d’applicazione dell’avamprogetto di legge concerne le persone coinvolte in procedure penali della Confederazione e dei Cantoni. Il Servizio di protezione dei testimoni collocato in seno alla Confederazione ha diritto a un risarcimento adeguato se svolge servizi a favore delle autorità cantonali di procedimento penale. Sono possibili le due seguenti situazioni:
- inserimento di una persona coinvolta in un procedimento penale cantonale nel
programma di protezione dei testimoni ai sensi della legge proposta (art. 23 lett. a in combinazione con l’art. 34):
in virtù dell’avamprogetto di legge i costi per i singoli casi (spese di sostentamento delle persone da proteggere nonché le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni) sono a carico del Cantone. L’entità di tali costi può variare secondo i casi e dovrebbe essere compresa tra i 5000 e i 150 000 franchi all’anno. Un testimone in genere viene protetto mediamente per 2-5 anni. Di norma i costi tendono a calare con il passare del tempo, quando il testimone diventa autonomo e provvede al proprio sostentamento. Prima di assumere la protezione di un testimone occorre stilare un preventivo. I Cantoni contribuiscono adeguatamente alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni come stabilito dall’avamprogetto di legge. L’importo e le modalità del risarcimento vanno disciplinate in un’ordinanza;
- prestazioni di consulenza e di sostegno fornite alle autorità di polizia cantonali
a favore di persone che non adempiono i requisiti per essere ammesse in un programma di protezione dei testimoni (art. 23 lett. e in combinazione con l’art. 35):
l’avamprogetto prevede che i Cantoni risarciscano al Servizio di protezione dei testimoni le prestazioni di consulenza e di sostegno da loro richieste in virtù dell’articolo 23 lettera g. L’importo e le modalità del risarcimento vanno stabilite in un’ordinanza.
L’avamprogetto di legge interessa direttamente anche altre autorità cantonali e comunali nella misura in cui il Servizio di protezione dei testimoni chiederà la loro collaborazione, ad esempio per bloccare la comunicazione dei dati o per richiedere il rilascio di un documento. Si suppone che i casi di protezione dei testimoni siano pochi e pertanto anche l’onere necessario nei singoli casi dovrebbe essere contenuto. Qualora l’attuazione pratica dovesse richiedere prestazioni che superano l’assistenza amministrativa usuale, occorrerebbe trovare una soluzione specifica.