Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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numero di casi previsto, si presume che il budget globale dei costi per i casi derivanti da procedimenti penali federali ammonti a circa 950 000 franchi all’anno.

Anche le persone che la Svizzera accoglie in base agli impegni internazionali assunti con tribunali penali internazionali generano spese di protezione e di assistenza148. Attualmente, e anche in caso d’assunzione di ulteriori impegni internazionali, queste spese sono coperte tramite l’importo forfettario che l’UFM versa per ogni rifugiato e, qualora le spese superino tale somma, dai Cantoni incaricati di fornire protezione e sostegno. Se la competenza per queste persone in futuro sarà attribuita al Servizio di protezione dei testimoni, anche la responsabilità finanziaria per la parte dei costi che eccede l’importo forfetario versato dall’UFM dovrà essere assunta dalla Confederazione.

4.1.2.3 Costi per il Servizio di protezione dei testimoni

L’istituzione e la gestione del Servizio di protezione dei testimoni richiedono la pianificazione di investimenti sia unici sia ricorrenti, in particolare per quanto riguarda il materiale logistico che occorre acquistare con la massima discrezione. Si presume che i costi d’investimento unici siano pari a 860 000 franchi, mentre le spese di gestione ammontino a 260 000 franchi all’anno, i costi d’investimento ricorrenti a 260 000 franchi ogni 5–6 anni (cambio del personale) e a 100 000 franchi ogni anno (acquisti di sostituzione). Le spese per il personale sono calcolate in base alla stima dei dieci posti a tempo pieno e sono pari a 1,4 milioni di franchi. Secondo la legge i Cantoni dovrebbero contribuire a queste spese con un importo forfettario adeguato. Le modalità e la chiave di ripartizione dovranno essere stabilite in un’ordinanza.

Il presente avamprogetto può avere ripercussioni dirette anche per altre autorità federali, qualora il Servizio di protezione dei testimoni chieda la loro collaborazione (p. es. UFG: registro dello stato civile, casellario giudiziale; DFI: numero AVS; UFM: regolarizzazione delle condizioni di soggiorno). Al momento non è ancora possibile valutare l’entità e il genere di collaborazione che verranno chiesti alle singole autorità. Considerato il numero presumibilmente ridotto dei casi di protezione dei testimoni, l’onere richiesto nelle singole circostanze non dovrebbe tuttavia essere eccessivo. Qualora l’attuazione pratica dovesse richiedere un sostegno superiore all’assistenza amministrativa usuale e ammissibile, occorrerebbe trovare una soluzione specifica.

148 Vi è una differenza rispetto alla cooperazione con servizi esteri per la protezione dei testimoni, i quali applicano invece il principio secondo cui i costi per i singoli casi di protezione dei testimoni vanno assunti dallo Stato richiedente. I costi per il personale e l’infrastruttura in genere non vengono tuttavia ripartiti dal momento che la cooperazione avviene in base al principio della reciprocità. Poiché la Svizzera si occupa di casi esteri, ma in compenso ne cede altri, i costi per il personale e l’infrastruttura vengono pertanto compensati.