Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/53: Trasposizione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes) · 88 pagine

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5 Programma di legislatura

La legge federale proposta è annunciata nel messaggio del 23 gennaio 2008149 sul programma di legislatura 2007–2011. Nel decreto federale del 18 settembre 2008150 sul programma di legislatura 2007–2011, il Parlamento ha inserito come provvedimento l’adozione della Convenzione del Consiglio d’Europa chiesta dal presente documento.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

6.1.1 Decreto federale concernente la firma della Convenzione

La costituzionalità del decreto federale concernente la firma della Convenzione si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. che autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all’Assemblea federale approvare i trattati e autorizzarne la ratifica.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se per la loro attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Per adempiere i requisiti della Convenzione sulla protezione extraprocedurale dei testimoni occorre creare una normativa legale in materia. Il decreto federale concernente la ratifica della Convenzione sottostà pertanto al referendum facoltativo sui trattati internazionali.

6.1.2 Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni

Nonostante la protezione dei testimoni rientri nell’ambito della prevenzione di minacce, esiste tuttavia uno stretto nesso tematico con il procedimento penale. La cerchia di terzi, in particolare dell’imputato, può essere compromessa dalle misure di protezione dei testimoni. La protezione dei testimoni ha lo scopo di garantire il diritto all’azione penale dello Stato. Di solito il testimone è in pericolo soltanto perché è o è stato disposto a deporre in un procedimento penale e a collaborare con le autorità di perseguimento penale.

La competenza generale della Confederazione di emanare disposizioni nell’ambito del diritto penale ai sensi dell’articolo 123 Cost. non costituisce una base sufficiente per disciplinare la protezione extraprocedurale dei testimoni nel procedimento penale federale151. In effetti esiste uno stretto nesso tematico tra il diritto penale e la protezione extraprocedurale dei testimoni, ma nell’ultimo caso le disposizioni sono soprattutto di natura materiale e non processuale. Dal punto di vista costituzionale è tuttavia lecito supporre che la Confederazione disponga della competenza implicita

149 FF 2008 665

150 FF 2008 7475

151 DFGP, Ufficio federale di giustizia, Protezione extraprocedurale di testimoni, GAAC 2007.19, pagg. 336–351.