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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base del campionamento deve essere costituita da tutte le spedizioni che transitano attraverso un posto di frontiera, che sono state presentate a un ufficio doganale oppure a un altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non da tutte le merci che costituiscono una singola spedizione.

3. Le parti contraenti facilitano, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso alle procedure semplificate e all'utilizzazione dell'informatica e della telematica all'atto

dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.

4. Le parti contraenti si sforzano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche

all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nella maniera migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

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