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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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ARTICOLO 5
Delega di competenze
Le parti contraenti fanno in modo che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere taluni controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari
all'espletamento di detti controlli.
ARTICOLO 6
Riconoscimento dei controlli e dei documenti
Ai fini dell'applicazione del presente accordo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione, le parti contraenti riconoscono, in caso di importazione o di entrata in transito delle merci, i controlli effettuati e i documenti compilati dalle competenti autorità dell'altra parte
contraente attestanti che le merci soddisfano le condizioni previste dalla legislazione del Paese di importazione o le condizioni equivalenti nel Paese di esportazione.
CH/CE/it 11