Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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− possibilità di continuazione dei servizi bancari o di parti di essi utilizzando le
risorse del fondo;
− altre lievi modifiche su punti accessori.
Le spiegazioni qui appresso descrivono anzitutto le novità (n. 1.2.2. a 1.2.7) e successivamente le normative riprese dalla legislazione in vigore (n. 1.2.8 a 1.2.11).
1.2.2 Il nuovo sistema di garanzia dei depositi
1.2.2.1 Forma della garanzia
La crisi dei mercati finanziari del 2008 ha evidenziato che la protezione dei creditori non può essere l’unico obiettivo della garanzia dei depositi. La garanzia dei depositi deve piuttosto essere concepita in maniera tale da fornire un contributo essenziale al rafforzamento della stabilità del sistema. Un sistema finanziario stabile è in definitiva proficuo al singolo depositante.
Dal profilo della stabilità del sistema il principale inconveniente dell’attuale garanzia dei depositi è il suo finanziamento ex-post. Esso procura invero il vantaggio di non vincolare nessuna risorsa a lungo termine. In caso di crisi del sistema un siffatto finanziamento non può tuttavia bastare perché l’obbligo contributivo a posteriori delle banche sottrae risorse liquide al mercato, circostanza che aggrava ulteriormente la mancanza di liquidità che vi si avverte generalmente a più di un titolo. A questo effetto prociclico si aggiunge il fatto che l’obbligo contributivo può scatenare una reazione a catena e provocare difficoltà ad altre banche.
Per questo motivo si propone ora di finanziare ex-ante la garanzia dei depositi in un processo di transizione graduale a lungo termine. Il Fondo di garanzia dei depositi (FGD) è destinato a realizzare questo obiettivo. Esso è finanziato nel senso della solidarietà tra banche da tutte le banche sottoposte al sistema di garanzia dei depositi e ha un valore-obiettivo di circa 9,75 miliardi di franchi. Il Fondo è strutturato come fondo autonomo di diritto pubblico e amministrato da un consiglio di amministrazione designato dal Consiglio federale. I costi dell’attività amministrativa sono pagati con i ricavi del Fondo. Ove essi siano insufficienti si ricorre al capitale disponibile. Se anche quest’ultimo non basta i costi amministrativi devono essere pagati dalle banche interessate.
Il secondo livello della garanzia dei depositi è un anticipo della Confederazione statuito dalla legge (variante A), oppure una garanzia della Confederazione statuita dalla legge (variante B), che intervengono in caso di esaurimento del Fondo. L’attuale crisi finanziaria ha evidenziato che esiste di fatto già fin d’ora una garanzia implicita dello Stato a favore delle banche rilevanti ai fini del sistema. Il fatto che questo ruolo della Confederazione nei confronti dei depositi garantiti venga ora espressamente sancito dalla legge contribuisce alla formazione della fiducia. Nel contempo si può garantire che la Confederazione sarà indennizzata in maniera corrispondente per la messa a disposizione del suo anticipo o se del caso per la concessione della sua garanzia. L’anticipo o la garanzia della Confederazione sono previsti unicamente per le prestazioni a favore dei depositanti, non però per la continuazione dei servizi bancari.
Il FGD, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Confederazione assumono compiti diversi in ambito di garanzia dei depositi: il FGD gestisce il proprio patrimonio, provvede all’incasso dei contributi (fondandosi sui