Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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dati della FINMA) e decide – su proposta della FINMA – in merito all’utilizzazione degli averi del fondo entro i limiti di legge, sempre che esse siano destinati alla continuazione di servizi bancari. Se del caso il Consiglio federale può autorizzare su proposta del FGD l’utilizzazione degli averi del fondo al di là dei limiti legali. La FINMA dal canto suo decide in merito all’utilizzazione degli averi del fondo nella misura in cui essi costituiscono prestazioni per garantire i depositi. La Confederazione infine riscuote dal FGD (fondandosi sui dati della FINMA) un premio per la garanzia concessa alle banche (che il FGD addossa alle banche) e decide su proposta del FGD il ricorso all’anticipo della Confederazione o alla garanzia della Confederazione.
1.2.2.2 Soluzione di diritto pubblico
L’attuale protezione dei depositanti poggia su un sistema di autodisciplina delle banche prescritto dalla legge, fermo restando che tutte le banche che detengono depositi garantiti sono tenute ad aderirvi4. L’autodisciplina sottostà all’approvazione da parte della FINMA. Il responsabile dell’autodisciplina è un’associazione privata ai sensi degli articoli 60 e seguenti CC, istituita dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari. Nei casi di applicazione questa associazione di garanzia dei depositi calcola e riscuote i contributi che devono essere forniti dalle banche.
Il sistema attuale dell’autodisciplina e la sua esecuzione da parte di un’associazione privata non stanno a significare che non esiste un notevole interesse pubblico alla garanzia dei depositi. Ciò traspare non da ultimo dalle prescrizioni legali in materia di autodisciplina. Il trasferimento di compiti pubblici a persone private non è affatto inusuale in Svizzera. Esso è l’espressione di una concezione liberale dello Stato e degli sforzi volti a strutturare l’adempimento dei compiti in maniera possibilmente flessibile e depoliticizzata, senza peraltro porre in forse il ruolo dello Stato come responsabile dei compiti.
Nell’ambito dell’attuale crisi finanziaria l’importanza della protezione dei depositanti e l’interesse pubblico sono aumentati drasticamente. Se finora il sistema dell’autodisciplina era ancora orientato per l’essenziale sull’esecuzione isolata del fallimento di una banca piccola o media ora, nel contesto di una crisi finanziaria a livello mondiale, il proscenio è occupato dalla tutela della stabilità del sistema e come caso di applicazione possibile va anche ipotizzato il fallimento di una grande banca. Una protezione attendibile dei depositanti può rafforzare in maniera determinante la fiducia nel sistema finanziario e quindi ridurre le probabilità di una crisi di sistema. Come chiaramente evidenziato dall’attuale crisi finanziaria, nei periodi di crisi solo lo Stato è eventualmente in grado di preservare o ripristinare la fiducia necessaria al funzionamento dei mercati finanziari. Questo capitale di fiducia dello Stato deve essere sfruttato anche in ambito di organizzazione della protezione dei depositanti, viepiù orientata sulla protezione del sistema.
Il sistema di protezione dei depositanti proposto in questa sede – notevolmente più ampio di quello precedente per portata e obiettivi – è vincolato a un rafforzamento del ruolo dello Stato. In questo senso è segnatamente previsto un anticipo (variante A) o una garanzia (variante B) della Confederazione per tutti i depositi che non possono essere pagati con il FGD. Il finanziamento ex-ante costituisce d’altra parte l’ulteriore compito – nell’interesse del pubblico – dell’amministrazione del Fondo. Anche le prestazioni che le banche devono fornire preliminarmente significano un
4 Art. 37h cpv. 1bis secondo periodo LBCR