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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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2Per la richiesta va utilizzato il modulo dell’AFC.
3Il richiedente deve designare un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.
4L’imposta sugli scontrini di cassa non può essere restituita.
5L’AFC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
Art. 146 Interesse rimuneratorio
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
Se il rimborso dell’imposta è versato oltre 180 giorni dopo la ricezione della richiesta completa da parte dell’AFC, un interesse rimuneratorio fissato dal DFF è corrisposto a contare dal 181° giorno fino a quello del versamento, a condizione che lo Stato in questione accordi la reciprocità.
Titolo ottavo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 147
L’ordinanza del 29 marzo 200030 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto è abrogata.
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 148 Responsabilità sussidiaria in caso di cessione
(art. 15 cpv. 4 LIVA)
Il cessionario non risponde dell’imposta sul valore aggiunto su crediti che egli acquisisce tramite una cessione o una cessione globale conclusa prima del 1° gennaio 2010.
Art. 149 Sgravio fiscale successivo
(art. 32 LIVA)
Le disposizioni concernenti lo sgravio fiscale successivo non sono applicabili ai flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA) che con l’entrata in vigore del nuovo diritto non comportano più una riduzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 capoverso 2 LIVA.
30 RU 2000 1347, 2001 3294, 2003 4353, 2004 5387, 2006 2353, 2006 4705, 2007 1469, 2007 6657