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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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Art. 140 Opzione per l’imposizione di operazioni escluse dall’imposta
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
L’AFC può autorizzare l’opzione per l’imposizione delle operazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, senza il valore del terreno, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l’articolo 135 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all’imposta sul territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi (segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi) o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di una sede consolare.
Titolo settimo: Rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ad acquirenti con domicilio o sede sociale all’estero
Art. 141 Aventi diritto
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA
1Ha diritto al rimborso dell’imposta chi importa beni o richiede prestazioni a titolo oneroso sul territorio svizzero e:
a. non ha domicilio o sede sociale né uno stabilimento d’impresa sul territorio svizzero;
b. non soggiace all’obbligo fiscale sul territorio svizzero;
c. non fornisce beni sul territorio svizzero e, fatto salvo il capoverso 2, non fornisce prestazioni di servizi sul territorio svizzero né importa supporti di dati ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera b LIVA; e
d. comprova di essere imprenditore nel suo Paese di domicilio o di sede sociale.
2Il diritto al rimborso dell’imposta è salvaguardato se la persona:
a. effettua unicamente trasporti esenti dall’imposta in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numeri 5–7 LIVA; o
b. fornisce unicamente prestazioni di servizi o importa unicamente supporti di dati che soggiacciono all’imposta sull’acquisto.
3 Il rimborso dell’imposta presuppone che lo Stato in cui l’imprenditore estero richiedente ha il domicilio o la sede sociale garantisca la reciprocità.