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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 135 Condizioni per l’esenzione fiscale

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

1Prima di ricevere qualsiasi prestazione, il beneficiario istituzionale che intende rivendicare l’esenzione fiscale deve attestare sul modulo ufficiale che le prestazioni sono destinate all’uso ufficiale.

2Prima di ricevere qualsiasi prestazione, la persona beneficiaria che intende rivendicare l’esenzione fiscale deve farsi attestare sul modulo ufficiale dal beneficiario istituzionale a cui appartiene di godere dello statuto di cui all’articolo 133 capoverso 1 che la legittima all’ottenimento di prestazioni esonerate dall’imposta. La persona beneficiaria è tenuta a consegnare al fornitore di prestazioni il modulo ufficiale firmato di proprio pugno e a legittimarsi, ogniqualvolta riceva prestazioni, con la carta di legittimazione rilasciata dall’autorità federale competente.

3L’esenzione fiscale giusta l’articolo 134 capoverso 1 lettera a può essere rivendicata unicamente se il prezzo d’acquisto effettivo delle forniture di prestazioni indicate nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi (imposta inclusa). L’importo minimo non si applica alle prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni giusta l’articolo 10, né alle forniture di acqua in condotte, di gas ed elettricità da parte di aziende di erogazione.

4Le condizioni giusta i capoversi 1–3 che danno diritto all’esenzione fiscale non si applicano agli acquisti di carburante per i quali il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria ha diritto all’esenzione dell’imposta sugli oli minerali in virtù degli articoli 26–28 dell’ordinanza del 20 novembre 199625 sull’imposizione degli oli minerali, degli articoli 30 e 31 dell’ordinanza del 23 agosto 198926 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera, così come degli articoli 28 e 29 dell’ordinanza del 13 novembre 198527 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. In questo caso il fornitore di prestazioni deve poter comprovare che l’AFD non ha riscosso l’imposta sugli oli minerali oppure che l’ha rimborsata.

Art. 136 Restituzione dell’imposta

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

1In singoli casi fondati l’AFC può, su richiesta, restituire ammontari d’imposta per i quali sussiste il diritto allo sgravio fiscale; essa a questo scopo può, d’intesa con il DFAE, prelevare una tassa amministrativa.

2Alla restituzione dell’imposta è applicabile per analogia l’articolo 135 capoverso 3.

25 RS 641.611

26 RS 631.144.0

27 RS 631.145.0