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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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Art. 142 Reciprocità
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
1La reciprocità è considerata garantita se:
a. nello Stato estero in questione le imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera hanno diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni ivi acquisite che corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell’imposta precedente di cui beneficiano le imprese con sede nello Stato estero;
b. nello Stato estero in questione non viene riscossa un’imposta equiparabile all’imposta sul valore aggiunto svizzera; oppure
c. nello Stato estero in questione viene riscosso un altro tipo di imposta sulla cifra d’affari, diversa dall’imposta sul valore aggiunto svizzera, che grava le imprese con domicilio o sede sociale in tale Stato in modo equivalente alle imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera.
2L’AFC tiene un elenco degli Stati con i quali è stata scambiata una dichiarazione di reciprocità ai sensi del capoverso 1 lettera a.
Art. 143 Entità del rimborso dell’imposta
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
1Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata in Svizzera corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell’imposta precedente di cui agli articoli 28–30 LIVA.
2Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di manifestazioni con sede all’estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate sul territorio svizzero per forniture e prestazioni di servizi ricevute che essi rifatturano ai loro clienti.
3Le imposte rifondibili sono rimborsate soltanto se il loro importo raggiunge almeno 500 franchi per anno civile.
Art. 144 Periodo di rimborso
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
La richiesta di rimborso va inoltrata entro sei mesi a contare dalla fine dell’anno civile in cui per la prestazione eseguita è stata emessa una fattura che dà diritto al rimborso.
Art. 145 Procedura
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)
1La richiesta di rimborso dell’imposta deve essere indirizzata all’AFC unitamente agli originali delle fatture del fornitore di prestazioni o alle decisioni di tassazione dell’AFD. Le fatture originali devono soddisfare per analogia i requisiti dell’articolo 26 capoverso 2 LIVA ed essere intestate al richiedente.