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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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3Un beneficiario istituzionale può presentare al massimo due richieste di restituzione dell’imposta per anno civile. A questo scopo egli deve utilizzare il modulo ufficiale dell’AFC.

4Le persone beneficiarie possono presentare al massimo una richiesta di restituzione dell’imposta per anno civile. Le richieste delle persone beneficiarie devono essere raggruppate dall’istituzione a cui esse appartengono in vista di un inoltro annuale unico.

5L’AFC può, d’intesa con il DFAE, fissare un importo minimo di restituzione per ogni richiesta. Sugli importi restituiti non sono versati interessi rimuneratori.

Art. 137 Obbligo di conservare i documenti

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

Il contribuente deve conservare integralmente gli originali dei moduli ufficiali utilizzati, unitamente agli altri giustificativi, conformemente all’articolo 70 capoverso 2 LIVA. Ai moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica si applicano per analogia gli articoli 114–117.

Art. 138 Deduzione dell’imposta precedente

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

L’imposta sulle forniture e sull’importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi volte ad offrire prestazioni esonerate dalle imposte a beneficiari istituzionali e a persone beneficiarie, può essere dedotta a titolo d’imposta precedente.

Art. 139 Riscossione successiva dell’imposta e infrazioni

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

1Se le condizioni per l’esenzione fiscale giusta gli articoli 134 e 135 non sono date o vengono a cadere successivamente, il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria è tenuta, nei casi di esenzione fiscale giusta l’articolo 134 capoverso 1 lettera a, a pagare al contribuente l’importo corrispondente all’imposta. Se non viene versato, quest’importo è dovuto dal contribuente nella misura in cui gli sia imputabile una colpa. In caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero, i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie sono tenuti a versare successivamente l’imposta.

2Sono fatte salve le disposizioni delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 196128 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 196329 sulle relazioni consolari nonché degli accordi di sede.

28 RS 0.191.01

29 RS 0.191.02