Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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2 novembre 1999 concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta velocità45, mentre con l’Austria e il Principato del Liechtenstein è stata stipulata la Convenzione del 14 settembre 2007 sulla cooperazione per il futuro sviluppo del settore ferroviario46.

I lavori nei principali cantieri delle gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri sono già a buon punto. La galleria di base del Lötschberg è in funzione dal 2007. Sin d’ora è chiaro che il trasferimento dalla strada alla ferrovia può avere successo unicamente se sul lungo termine verranno potenziati anche i percorsi di accesso alla NFTA. La soluzione proposta concernente un finanziamento durevole consente alla Svizzera di ottemperare a tali impegni e rispettare altresì il rispetto dei contratti bilaterali. Nell’ambito del finanziamento del fondo, la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) svolge un ruolo chiave del tutto in linea con le disposizioni dell’UE.

5.3 Forma dell’atto legislativo

Il progetto costituzionale (decreto A) costituisce il controprogetto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici». Se quest’ultima non verrà ritirata, il decreto sarà sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni conformemente all’articolo 139b della Costituzione in concomitanza con l’iniziativa popolare

La legge federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (inclusa la nuova legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria) costituisce un cosiddetto atto mantello. Una simile riunione di progetti di legge è ammessa purché siano intrinsecamente connessi in modo da poter entrare in vigore, come in questo caso, come pacchetto unico. L’atto mantello sottostà al referendum facoltativo.

Le modifiche legislative proposte, e la nuova legge federale richiesta con l’atto mantello, possono entrare in vigore unicamente se il progetto di modifica della Costituzione (decreto federale A) è approvato da popolo e Cantoni (cfr. n. III del decreto B).

Poiché sul piano legislativo il progetto di modifica della Costituzione e il diritto di esecuzione sono strettamente correlati, come previsto dall’articolo 195 della Costituzione federale, anche la modifica di quest’ultima non dovrà entrare in vigore subito. Il Consiglio federale dovrebbe piuttosto far entrare in vigore il progetto di modifica costituzionale contemporaneamente agli atti legislativi. Per non limitare le possibilità di referendum dell’atto mantello, quest’ultimo verrà pubblicato nel Foglio federale solo quando il progetto di modifica della Costituzione sarà stato accettato da popolo e Cantoni. Il termine per il referendum decorrerà a partire da quel momento.

Il decreto federale concernente la fase di ampliamento 2025 ai sensi della revisione della legge sulle ferrovie (decreto C) non comporta l’emanazione di norme di diritto. Sottostà però al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera c della Costituzione in combinato disposto con l’articolo 48c capoverso 1

45 RS 0.742.140.345.43

46 RS 0.742.140.316.34