Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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della revisione della legge sulle ferrovie. Per non ledere il diritto di referendum contro questo decreto federale, quest’ultimo dovrà essere pubblicato nel Foglio federale quando la relativa modifica di legge sarà entrata in vigore.

Il decreto federale concernente il credito complessivo per la fase di ampliamento 2025 (decreto D) è un decreto federale semplice, che non sottostà a referendum.

5.4 Subordinazione al freno delle spese

Il freno delle spese serve a disciplinare la politica della spesa pubblica della Confederazione. A partire da un determinato importo, l’Assemblea federale deve approvare le spese a maggioranza qualificata. Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove uscite uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Poiché in questo caso tali importi sono ampiamente superati, il freno delle spese è applicato a tutte le uscite per l’infrastruttura ferroviaria.

5.5 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

Sia che vengano destinati al mantenimento della qualità e all’esercizio che all’ampliamento, i mezzi del nuovo Fondo per l’infrastruttura ferroviaria costituiscono dei sussidi. Per tale ragione si applicano le disposizioni della legge sui sussidi (LSu47), i cui principi non sono messi in discussione dalle disposizioni proposte.

47 RS 616.1