Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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4 Programma di legislatura
Il presente progetto è indicato nell’obiettivo 4 (ottimizzare l’efficienza e l’impiego dell’infrastruttura) del programma di legislatura 2007-2011 sotto forma di
provvedimento (elaborazione di opzioni di ampliamento per il futuro sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e di possibilità di finanziamento) ed è inoltre
annunciato nelle grandi linee con il titolo «Messaggio concernente lo sviluppo futuro dei progetti ferroviari (SIF 2)».
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L’elemento centrale del presente testo è il controprogetto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» (decreto federale A) che chiede l’introduzione di due nuovi articoli costituzionali (art. 81a e art. 87a), l’adeguamento di altre disposizioni (art. 85, 86 e 130) e dell’articolo 196 numero 3 (disposizione transitoria). Tutte queste modifiche sono intrinsecamente connesse (finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria) e rispettano pertanto l’unità materiale.
Le modifiche previste del diritto ferroviario si basano sulle disposizioni costituzionali indicate nell’ingresso delle corrispondenti leggi.
La nuova legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria verte sulla nuova versione dell’articolo 87a della Costituzione federale (Infrastruttura ferroviaria).
Il decreto federale concernente la fase di ampliamento 2025 dell’infrastruttura ferroviaria (decreto C) fa capo all’articolo 48c della revisione della legge sulle ferrovie, mentre il decreto federale concernente il credito complessivo per la fase di ampliamento 2025 dell’infrastruttura ferroviaria (decreto D) è retto dall’articolo 58 della stessa legge.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli impegni internazionali della Svizzera nel settore ferroviario si rifanno innanzitutto all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri42). Tale accordo è focalizzato sulla politica svizzera di trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia e con essa sull’ampliamento degli assi di transito nord-sud (Nuova ferrovia transalpina, NFTA). Oltre a questo accordo la Svizzera ha concluso con i Paesi confinanti una serie di convenzioni che assicurano il coordinamento dei lavori nazionali nell’ambito dei trasporti ferroviari. Il 6 settembre 1996 la Germania e la Svizzera hanno firmato l’Accordo sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA) in Svizzera43. Con la Francia è stata stipulata la Convenzione del 5 novembre 1999 relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità44. Con l’Italia è stata sottoscritta la Convenzione del
42 RS 0.740.72
43 RS 0.742.140.313.69
44 RS 0.742.140.334.97