Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 41Fedlex · Rapporto sui risultati
Articolo 67a Obbligo dell'autorizzazione
Chirosuisse invita a verificare se il passaggio aggiunto «senza essere indipendenti ai sensi del diritto vigente» non sia superfluo.
Rapporto esplicativo
Il punto 1.2.2.1 recita che le persone che non lavorano sotto la propria responsabilità saranno autorizzate ad esercitare solo sotto la sorveglianza di un collega. GE si attende da parte dell'autorità federale una posizione chiara e non soggetta a interpretazione circa le possibilità che tali persone avranno di sostituire i titolari di un diploma federale una volta che le disposizioni legali modificate avranno prodotto i loro effetti. Si dovrà inoltre armonizzare, con la modifica della LPMed, gli artt. 24 e 25 della LATer riguardanti soprattutto la dispensazione dei medicamenti.
I Cantoni GR, NW, OW, TI e la CDS respingono al punto 3.2 (Ripercussioni sui Cantoni) l'affermazione che la mole di lavoro supplementare che le revisioni elencate impongono ai Cantoni sarebbe «nel complesso ... non eccessiva». Essi evidenziano che «in particolare, la verifica delle conoscenze linguistiche che, in conformità con il progetto di articolo 36, capoverso 1, lettera c, viene attribuita alle autorità cantonali preposte al rilascio dell'autorizzazione comporterebbe per i Cantoni un surplus di lavoro non trascurabile. Ci permettiamo di ricordare che i Governi cantonali, nella loro presa di posizione del 28 settembre 2007 all'attenzione dell'UFFT sulla ripresa della direttiva 2005/36/CE, avevano già richiesto un approfondito chiarimento [da parte della Confederazione] circa le ripercussioni sui Cantoni, in materia di finanze e di personale, prima della ripresa di tale direttiva. In questo contesto, le spiegazioni inerenti alle eventuali ripercussioni sui Cantoni sono giudicate insufficienti».
TI, OW e CDS chiedono la correzione dei passaggi aventi relazione con la giurisprudenza europea nel senso dell'articolo 16 capoverso 2 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.
Non essendo aggiornata la 3a frase del rapporto esplicativo sull'articolo 12, capoverso 2, ChiroSuisse propone la seguente formulazione: « ... dal 2008. L'istituzione di una branca di formazione e di ricerca indipendente totalmente consacrata a questa professione medica è sulla buona strada, ma non ancora realizzata sull'intero territorio. Bisogna quindi lasciare ...» («Die Chiropraktik ist als eigenständiger Bildungs- und Forschungszweig auf gutem Wege, aber noch nicht flächendeckend etabliert. Deshalb braucht es...»). FMH/ISFM appoggia la richiesta di ChiroSuisse.