Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Compendio

Il diritto vigente non prevede un disciplinamento uniforme della prescrizione. È ben vero che le disposizioni generali sono disciplinate dagli articoli 127-142 CO, ma vi sono anche numerose disposizioni speciali che si scostano dalle regole generali. Sovente tali disposizioni particolari implicano effetti giuridici divergenti che non trovano una giustificazione soddisfacente. Di conseguenza, il diritto in materia di prescrizione si presenta complicato ed eterogeneo. Inoltre, i termini di prescrizioni che oggigiorno si applicano nel diritto extracontrattuale sono reputati troppo brevi. Infine, innumerevoli punti controversi generano notevoli incertezze. Da tempo dunque s’impone una revisione totale del diritto in materia di prescrizione.

Gli obiettivi principali della revisione sono l’armonizzazione del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l’eliminazione di incertezze giuridiche. Inoltre s’intendono armonizzare le norme sulla prescrizione in ambito contrattuale e in quello dell’indebito arricchimento con le regole vigenti del diritto in materia di responsabilità civile extracontrattuale, adattandovi anche le disposizioni sulla prescrizione in materia di responsabilità civile, disciplinate nelle leggi speciali. Le disposizioni generali in materia di prescrizione proposte nell’avamprogetto valgono pertanto per tutte le pretese di diritto privato, indipendentemente dal fatto che derivino da contratto (art. 1 segg. CO), atto illecito (art. 41 segg. CO) o indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Oltre che alle pretese fondate sul diritto delle obbligazioni, le disposizioni sono applicabili anche alle pretese rette dal CC e ai crediti disciplinati da leggi speciali. Sono fatte salve le disposizioni divergenti. Le pretese di diritto pubblico sono rette direttamente da tali disposizioni generali se vi rinviano le pertinenti leggi.

L’avamprogetto riprende l’dea dei duplici termini, attualmente applicati nell’ambito dei reati e dell’indebito arricchimento. Tutte le pretese sottostanno a un termine di prescrizione relativo breve di tre anni e a un termine di prescrizione assoluto di dieci anni. Per le pretese risultanti da danni alle persone si propone di applicare un termine di prescrizione assoluto di 30 anni. La proroga dei termini consentirà in particolare di tutelare meglio le vittime di danni tardivi.

Il momento in cui comincia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base a un criterio soggettivo: il termine decorre soltanto dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell’identità del debitore. Il termine assoluto invece inizia a decorrere di regola già con l’esigibilità del credito. Per le pretese di risarcimento l’avamprogetto si fonda invece sul momento in cui è stato commesso l’atto che ha causato il danno. Se l’atto dannoso o la violazione contrattuale non si esaurisce in un unico atto, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui l’atto dannoso si è concluso.

I termini di prescrizione possono essere sospesi, non iniziare a decorrere o essere interrotti per i motivi che si evincono in ampia misura dal diritto vigente. Anche dopo la revisione, le iniziative private, come ad esempio un richiamo per lettera raccomandata, non saranno considerati atti sufficienti a interrompere la prescrizione. Alla stessa stregua un colloquio teso alla conclusione di una transazione non costituirà un atto interruttivo della prescrizione.

Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, e in virtù dell’autonomia delle parti, è in linea di massima consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione. Ciò permette di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli al tipo di pretesa. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei