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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine
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Codice delle obbligazioni Avamprogetto (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Modifica del xxxx
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del...1,
decreta:
I
1. Il titolo terzo della parte prima del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:
Art. 127
G. Prescrizione1 I crediti si prescrivono con il decorso del termine di prescrizione.
I. Principi
2Scaduto il termine di prescrizione, il debitore ha il diritto di rifiutare la prestazione.
3Il giudice non può rilevare d’ufficio l’eccezione di prescrizione.
Art. 128
1
II. Termini Il termine di prescrizione è di tre anni.
1. Termine2
relativo Decorre dal giorno in cui il creditore ha avuto conoscenza del pro-
prio credito e dell’identità del debitore, ma non prima che inizi a decorrere il termine assoluto.
Art. 129
1
2.Termine Il termine di prescrizione scade in ogni caso dieci anni dopo l’inizio assoluto dell’esigibilità del credito.
a) Disposizioni
generali2 Anziché dall'inizio dell’esigibilità, il termine decorre:
1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della commissione dell’atto che ha causato il danno;
2. per l’intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arretrata.
1 FF …
2 RS 220