Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine
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debitori, che non vanno lasciati a tempo indeterminato nell’incertezza sulla sorte di crediti incerti. Ma anche l’interesse del creditore riveste un ruolo importante. L’esistenza di un termine, entro il quale far riconoscere in giudizio il suo credito, dovrebbe indurlo ad agire. Dal profilo politico-giuridico la prescrizione ha lo scopo di assegnare al trascorrere del tempo una certa forza giuridica che tutela lo stato esistente, garantisce la certezza del diritto e l’equità giuridica5.
Oggetto della prescrizione sono crediti ossia diritti a una prestazione relativi. La prestazione può essere costituita dall’obbligo di fare, omettere o tollerare. Non soggiacciono per contro alla prescrizione i diritti assoluti (diritti reali, diritti immateriali e diritti individuali), i diritti potestativi (ossia la facoltà di modificare lo statuto giuridico di un’altra persona mediante dichiarazione di volontà unilaterale) nonché i rapporti contrattuali considerati nel loro insieme.
Il diritto prevede tuttavia anche crediti non soggetti a prescrizione. Si pensi ad esempio ai crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto (art. 807 CC6) o ai crediti garantiti da un’ipoteca navale iscritta (art. 45 LF sul registro del naviglio7) e da un pegno iscritto nel registro aeronautico (art. 36 LF sul registro aeronautico8). I crediti derivanti da indennità per contribuzioni alle spese domestiche non sono soggetti a prescrizione, ma devono essere fatti valere al più tardi al momento della divisione dell’eredità del debitore, poiché altrimenti decadono (art. 334 seg. CC).
2.2 Sistema giuridico
Il diritto vigente non disciplina la prescrizione in modo omogeneo. La prescrizione di crediti di diritto privato è regolata dagli articoli 127 a 142 CO9. Questi prevedono un termine di prescrizione generale di dieci anni che comincia a decorrere con l’esigibilità del credito (art. 127 e 130 CO). All’occorrenza il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto (art. 134 segg. CO). In generale tali norme si applicano a tutti i crediti di diritto privato, inclusi quelli derivanti da fattispecie del Codice civile che non sono regolati dal CO.
Oltre a tali disposizioni generali, vi sono anche numerose disposizioni speciali nella Parte generale o nella Parte speciale del CO, nel CC o in altre leggi, che si scostano dalle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione.
L’articolo 60 CO riveste particolare importanza per la prescrizione di crediti derivanti da atti illeciti. Secondo l’articolo 60 capoverso 1 CO, l’azione di risarcimento o di riparazione in materia extracontrattuale si prescrive in un anno, decorribile dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno. L’articolo 60 CO si applica primariamente ai crediti derivanti da atti illeciti di cui agli articoli 41 segg. CO. Lo si applica tuttavia anche a tutte le altre pretese che si fondano sulla responsabilità extracontrattuale retta dal CO e dal CC, salvo che la prescrizione non sia disciplinata diversamente. Infine, le leggi speciali in materia di responsabilità civile prevedono, almeno
5 Cfr. ad es. DTF 90 II 428, consid. 8; DTF 133 III 6, consid. 5.3.5; DTF 137 III 16, consid. 2.1.
6 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210).
7 Legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio (RS 747.11).
8 Legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (RS 748.217.1).
9 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220).