Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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danneggiata. Il Consiglio nazionale il Consiglio degli Stati hanno accolto all’unanimità la mozione rispettivamente il 12 marzo 2008 e il 2 giugno 2008.

Il DFGP ha successivamente elaborato un documento interlocutorio destinato al Consiglio federale sull’ulteriore modo di procedere nell’ambito della revisione del diritto della responsabilità civile. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha preso conoscenza di tale documento incaricando il DFGP di presentare ancora nel corso della legislatura un disegno e il relativo messaggio di modifica del Codice delle obbligazioni ed eventualmente delle leggi speciali che hanno per oggetto la prescrizione in senso lato. Ha invece rinunciato a riprendere in mano la revisione globale e l’unificazione del diritto in materia di responsabilità civile.

1.3 Elaborazione di un avamprogetto sulla revisione del diritto in materia di prescrizione

Nel 2009, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato una bozza normativa che riprendeva le linee essenziali della revisione sotto forma di tesi (comprese le varianti) ma non formula un testo di legge concreto. Tale bozza è stata trasmessa a esperti attivi nel settore o nel mondo della ricerca e dibattuta il 5 febbraio 2010 in occasione di un’audizione3. Si è invece rinunciato a istituire una commissione peritale.

L’UFG ha elaborato l’avamprogetto e il pertinente rapporto esplicativo tenendo conto del parere degli esperti e della bozza normativa e lo ha nuovamente sottoposto per parere agli esperti.

2 Il diritto in materia di prescrizione vigente

2.1 Nozione, scopo e oggetto della prescrizione

Nel sistema giuridico svizzero la prescrizione è un istituto di diritto materiale. Scaduto il termine di prescrizione, il debitore acquista il diritto di rifiutare la prestazione, il che gli consente di non eseguire quanto richiestogli dal creditore. Il credito non si estingue bensì si trasforma in un’obbligazione naturale, la cui esecuzione non può essere imposta dal giudice contro la volontà del debitore. Se l’obbligazione è adempita, non vi è indebito arricchimento del beneficiario.

Occorre distinguere tra prescrizione e perenzione delle pretese. La perenzione comporta l’estinzione definitiva della pretesa, se l’avente diritto non la fa valere entro un certo termine.

Senso e scopo dell’istituto della prescrizione vanno ricercati sia nell’interesse pubblico sia nell’interesse privato4: l’interesse pubblico esige che il creditore faccia valere giudizialmente i suoi diritti entro un termine ragionevole, al fine di garantire la certezza del diritto e l’ordine pubblico. In particolare s’intende evitare le controversie con una situazione probatoria difficoltosa a causa del tempo trascorso tra la nascita del credito e il periodo in cui il creditore ha diritto di esigerlo. L’interesse privato tutela invece anzitutto i

3 Il gruppo peritale era composto da: Stephen V. Berti, professore; Christine Chappuis, professoressa; Wolfgang Ernst, professore; Stephan Fuhrer, professore; Frédéric Krauskopf, professore; Peter Loser, LD dott. iur.; Pascal Pichonnaz, professore; Pierre Wessner, professore; Pierre Widmer, professore.

4 Cfr. SPIRO, vol. I, § 3 segg.