Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 60 pagine

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amministrativo ha avuto conoscenza del diritto e del responsabile (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso dieci anni dopo l’inizio dell’esigibilità (art. 129 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal giorno del recepimento indebito della prestazione (art. 13 cpv. 1 LMAM). oppure, nel caso dell’articolo 13 capoverso 2 LMAM, dal giorno dello sviamento dallo scopo primitivo o dell’alienazione. Il secondo periodo dell’articolo 14 capoverso 1 LMAM va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’articolo 60 CO).

I motivi d’interruzione sono retti dagli articoli 137 segg. AP-CO; l’articolo 14 capoverso 2 va quindi abrogato. Gli atti d’esazione dei creditori devono pertanto soddisfare determinate esigenze formali (cfr. le spiegazioni all’art. 137 AP-CO).

3.29 Legge del 1° luglio 1966168 sulle epizoozie

Art. 45 cpv. 2 e 3

Secondo il diritto vigente il diritto alla restituzione si prescrive dopo cinque anni da quando gli organi competenti hanno avuto conoscenza della sua causa, ma al più tardi dopo dieci anni da quando il diritto è sorto (art. 45 cpv. 2 1° periodo LFE). In futuro saranno invece applicabili le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 45 cpv. 2 AP-LFE; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo sarà quindi di tre anni (art. 128 AP-CO) e quello assoluto resterà di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto di restituzione è esigibile dal momento del recepimento indebito della prestazione. Il secondo periodo dell’articolo 45 capoverso 2 LFE va abrogato analogamente all’articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all’art. 137 AP-CO).

L’interruzione e la sospensione dei termini sono rette dal CO; l’articolo 45 capoverso 3 va quindi abrogato (cfr. le spiegazioni agli art. 136 e 137 AP-CO). Di conseguenza, non ogni atto d’esazione costituirà un motivo d’interruzione. Viene abolita anche la regola secondo cui la prescrizione è sospesa fino a quando il debitore non può essere oggetto di un’esecuzione in Svizzera. Tale regola è sostituita dal principio secondo cui i termini di prescrizione sono sospesi fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi (art. 136 cpv. 1 n. 8 AP-CO).

3.30 Legge del 19 dicembre 2003 169 sulla firma elettronica

Art. 18 Prescrizione

Secondo l’avamprogetto le pretese fondate sulla FiEle si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 18 AP-FiEle; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è quindi sostituito dal termine di tre anni di cui all’articolo 128 AP-CO. Il termine assoluto di dieci anni resta invariato (art. 129 AP-CO).

168 LFE; RS 916.40.

169 FiEle; RS 943.03.