Rapporto Direttive sui sussidi
Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 7 pagine
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I. Funzione e natura giuridica delle direttive
1. Le direttive sui sussidi precisano gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 10 dell'OPPM e hanno il
carattere di un ordine di servizio interno all'attenzione dei collaboratori specializzati dell'UFG che, su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), esaminano le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi e attuano la procedura annuale di sovvenzionamento.
2. Le direttive stesse e tutti i documenti e materiali da esse menzionati sono reperibili
presso l'Ufficio federale di giustizia, Sezione esecuzione delle pene e delle misure, 3003 Berna. Tutte le informazioni sono altresì consultabili al sito:
http://www.ufg.admin.ch
II. Clientela LPPM
3. Per clientela secondo la LPPM s'intendono i fanciulli, gli adolescenti e i giovani adulti
collocati in virtù del CP o il cui comportamento sociale è gravemente turbato o minacciato. Ne fanno parte le seguenti categorie:
3.1 giovani adulti conformemente all'articolo 61 CP, compresi quelli sottoposti all'esecu-
zione anticipata di una misura;
3.2 giovani fino al ventiduesimo anno di età conformemente all'articolo 397a del Codice
civile (CC) in analogia all’articolo 19 DPMin;
3.3 giovani conformemente all’articolo 15 e 25 DPMin oppure coloro che sono sottoposti
a diagnosi stazionaria o all’esecuzione anticipata di una misura;
3.4 fanciulli e adolescenti conformemente agli articoli 310 e 314a o all'articolo 405a CC;
3.5 fanciulli e adolescenti che, con il consenso dei genitori e in base a una perizia, sono
collocati in un istituto da un'autorità attiva nel settore dell'assistenza alla gioventù. Sono considerate perizie tutte le diagnosi di periti che tengono conto dell'ambiente familiare e professionale. La diagnosi può essere effettuata presso un istituto specializzato, da un'autorità attiva nel settore dell'assistenza alla gioventù o da specialisti. La perizia deve escludere, in quanto insufficiente, il trattamento ambulatorio e consigliare il collocamento in un istituto d'educazione innanzitutto per motivi familiari e sociali e soltanto in secondo luogo per motivi scolastici.
III. Istituti d’educazione e le loro offerte stazionare sussidiabili
4. Gli istituti d’educazione (istituti) vengono riconosciuti in virtù dei loro gruppi abitativi
socio-pedagogici stazionari (offerta) sussidiabili. Tale offerta può comprendere diverse offerte supplementari, anch’esse sussidiabili, sempreché soddisfino le condizioni.
5. Per essere riconosciuto un istituto ai sensi della LPPM deve soddisfare le seguenti
condizioni quadro:
5.1 figurare sull’elenco degli istituti riconosciuti della Convenzione intercantonale per gli
istituti sociali (CIIS);
5.2 l’istituzione e l’organo responsabile provvedono alla separazione a livello personale
fra l’organo responsabile, a cui incombe la responsabilità strategica, e la direzione dell’istituto, che si occupa dei compiti operativi;
5.3 tutte le offerte di un istituto devono essere di natura concettuale e approvate dall'auto-
rità cantonale competente (art. 5 lettera b OPPM).