Avamprogetto OPPM

Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)

Modifica del ………

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 novembre 20071sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

Art. 1 Condizioni per il riconoscimento

1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) concede sussidi d’esercizio (art. 5 LPPM) ai Cantoni a favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d’educazione) riconosciuti in virtù dei loro gruppi abitativi sussidiabili.

2 L’UFG riconosce gli istituti d’educazione che adempiono le seguenti condizioni:

a. una pianificazione cantonale o intercantonale dell’esecuzione delle pene e delle misure o dell’aiuto alla gioventù dimostra che l’istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM). Alla prova della necessità si applica l’articolo 2;

b. l’organo responsabile, l’organizzazione di gestione e l’impostazione pedagogica, nonché l’edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l’esercizio a lungo termine e conforme allo scopo dell’istituto;

c. l’istituto dispone almeno di un gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario di almeno sette posti;

d. almeno un terzo dei giorni di permanenza sono giorni riconosciuti. Sono considerati riconosciuti i giorni di permanenza ripartiti su fanciulli, adolescenti e giovani adulti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPPM e dell’articolo 4 della presente ordinanza. I giorni di permanenza

1 RS 341.1

2007–0735