Rapporto Direttive sui sussidi
Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 7 pagine
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attestati d’equivalenza a partire dal momento del rilascio da parte dell’UFFT, soltanto se la persona che presenta la domanda è in possesso di una formazione di base terziaria (almeno 3 anni) in conformità al numero marginale 16.1;
16.7 il diploma conseguito presso la scuola Bremgarten non è riconosciuto;
16.8 i diplomi in primary e secondary education delle scuole superiori di pedagogia non
sono riconosciuti.
VII. Riconoscimento, mantenimento e revoca del riconoscimento
17. Il modulo «Documenti da presentare» informa sui documenti da allegare a una do-
manda di riconoscimento o di mantenimento del riconoscimento. Se non tutti i pertinenti documenti sono presentati entro il 1° marzo conformemente all’articolo 28 capoverso 2 lettera a OPPM, può essere concesso un termine di 14 giorni per il completamento della documentazione. Se allo scadere di tale termine supplementare la domanda non è completata con i documenti mancanti, non se ne tiene conto.
18. Ogni quattro anni si controlla che ciascun istituto riconosciuto rispetti le condizioni di
riconoscimento. Se le condizioni non sono rispettate, all’istituto è revocato il diritto ai sussidi per l’anno successivo. Se singoli offerte o offerte supplementari non soddisfano più le condizioni, la decisione di riconoscimento viene adattata. Vengono in ogni caso concordati obiettivi di sviluppo. Il riesame è effettuato per Cantone o per regione e coincide, sotto il profilo temporale, con la presentazione della pianificazione cantonale conformemente al numero marginale 13.
VIII. Accordi di prestazione
19. L’UFG e il cantone sottoscrivono un accordo di prestazione per il versamento dei sus-
sidi d’esercizio a favore degli istituti riconosciuti. Nuovi istituti sono inseriti
nell’accordo di prestazione del rispettivo Cantone e finanziati al più presto a partire dall’anno successivo al loro riconoscimento.
20. In caso di riconoscimento di nuove offerte di istituti già riconosciuti, non viene firmato
un nuovo accordo di prestazione. L’informazione sui nuovi sussidi è fornita mediante la decisione di pagamento finale annuale.
21. Il servizio di collegamento cantonale è tenuto a informare tempestivamente l’UFG in
merito alla soppressione di prestazioni nel corso dell’anno civile. Il sussidio forfetario è oggetto di un pertinente adeguamento e i sussidi d’esercizio già versati per prestazioni non fornite vanno restituiti.