Rapporto Direttive sui sussidi
Consultazione 2010/117: Modifica dell'O sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) e revisione totale dell'O del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure · 7 pagine
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V. Definizione di prova della necessità, impostazione di gestione, quota dei tre quarti
13. La pianificazione delle necessità va trasmessa all’UFG ogni quattro anni prima del
riesame delle condizioni di riconoscimento e del rinnovo dell’accordo di prestazione. Inoltre, occorre provare la necessità di ogni ampliamento dell’offerta da sovvenzionare per il 1° gennaio dell’anno civile seguente. Le esigenze formali sono fissate nel pro memoria «Pianificazione cantonale».
14. L’impostazione pedagogico-terapeutica, stesa per scritto, è adattata alla clientela e
alla dimensione dell’istituto e fornisce informazioni sui punti fissati nel documento «Procedura di riconoscimento»
15. La quota dei tre quarti va calcolata per mese dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno
civile precedente. Se tale quota non è raggiunta, il servizio di collegamento cantonale informa l’UFG entro il 31 marzo. Se la quota non è temporaneamente raggiunta,
l’UFG fissa un termine per il raggiungimento.
VI. Formazioni riconosciute
16. Per la quota dei tre quarti sono riconosciute le seguenti formazioni:
16.1 le persone con una formazione o che stanno acquisendo una formazione nell'ambito
dell'esercizio della professione presso una scuola superiore specializzata nel lavoro sociale (SUP) o una scuola superiore di lavoro sociale (SSLS), il cui diploma in pedagogia sociale, lavoro sociale o animazione socioculturale era riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 31 dicembre 2003;
16.2 i diplomati della VPG con diploma antecedente al 1993 e che hanno concluso con
successo la formazione supplementare «corso di studio 1994» presso la «AGOGIS»;
16.3 i diplomati che hanno conseguito il diploma della formazione«La Branche» a Epalin-
ges dopo il 1993;
16.4 i diplomati presso l'Istituto di pedagogia curativa e presso il Dipartimento per il lavoro
sociale e la politica sociale dell'Università di Friburgo, con un'esperienza professionale di sei mesi quale educatore nell’ambito stazionario durante o dopo la formazione;
16.5 i diplomati in possesso di adeguate formazioni universitarie in materie affini al lavoro
sociale, come la pedagogia speciale, pedagogia, psicologia o sociologia, con una laurea, un bachelor o un master. Rientrano in questa categoria anche le formazioni complete dei Seminari di pedagogia curativa e dell'Istituto di psicologia applicata di Zurigo. Il riconoscimento di tali formazioni avviene in seguito a un’esperienza professionale di sei mesi quale educatore nell’ambito stazionario, dopo la conclusione degli studi;
16.6 le formazioni conseguite all’estero analoghe a quelle di cui ai numeri marginali 16.1 e
16.5 sono equiparate alle formazioni svizzere. Le domande di rilascio di un attestato d'equivalenza SSLS/SUP vanno indirizzate all’UFFT1. L’UFG considera sussidiabili gli
1 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Settore Formazione professionale, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tel: 031 322 21 29